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Scattano le agevolazioni al settore dell’autotrasporto delle merci per conto terzi, pesantemente colpito dagli effetti economici dell’aumento del prezzo del gasolio a causa della guerra in Ucraina. Si tratta di un credito d'imposta per l’acquisto di carburante.
Gli aiuti per il settore autotrasporto 2022 Il Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, Enrico Giovannini, ha firmato il decreto che consente alle imprese che si occupano di autotrasporto merci per conto terzi di usufruire di un credito d'imposta contro il caro carburante. Il tax credit è pari al 28% delle spese sostenute nel primo trimestre del 2022, al netto dell’Iva, per l’acquisto di carburante impiegato su mezzi di categoria Euro 5 o superiore. Il decreto ministeriale, definendo criteri e modalità per l’assegnazione delle risorse alle imprese beneficiarie, attua le disposizioni previste dal decreto-legge n. 50 del 2022 “Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina”, meglio noto come decreto Aiuti. Lo stanziamento previsto per la misura per il 2022 è pari a 497 milioni di euro. La domanda per accedere all’agevolazione va presentata attraverso un’apposita piattaforma predisposta dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Per fruire del credito di imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione, le imprese beneficiarie devono presentare il modello F24 unicamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dell’Agenzia delle Entrate. Pubblicato in Gazzetta ufficiale il decreto del Ministero dello sviluppo economico che assegna per il 2022 risorse complessive pari a 46 milioni di euro ai nuovi bandi Brevetti+, Disegni+ e Marchi+.
L’intervento rientra nell’ambito della programmazione prevista dalla riforma sulla proprietà industriale per il triennio 2021-2023, adottata dal ministro Giancarlo Giorgetti. I contributi agevolativi destinati alle Pmi per favorire la brevettabilità e la valorizzazione di idee e progetti sono così ripartiti:
Bonus formazione 4.0: requisiti e modalità per fruire delle maggiorazioni del decreto Aiuti13/7/2022
Definite le disposizioni per l’applicazione della maggiorazione della misura del credito d’imposta formazione 4.0, introdotta dall’art. 22, c. 1, D.L. n. 50/2022 (decreto Aiuti). Il Ministro dello Sviluppo Economico, con decreto del 1° luglio 2022, ha infatti indicato nel dettaglio le condizioni per fruire del bonus potenziato. Per chiudere il cerchio manca solo l'ultimo tassello: il Decreto Direttoriale del MiSE, da emanarsi entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del D.M. 1° luglio 2022, che dovrà dettare i criteri e le modalità di accertamento delle competenze.
Bonus in sintesi Il bonus formazione 4.0 è stato istituito dalla legge di Bilancio 2018 (art. 1, c. da 46 a 56, legge n. 205/2017) e, da ultimo modificato, dalla legge di Bilancio 2021 (art. 1, c. 1064, lettere i) ed l), legge n. 178/2020), che ha disposto la proroga del credito d’imposta fino al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2022 ed ha ampliato il novero delle spese ammissibili. Sono ammissibili al credito d’imposta le attività di formazione finalizzate all’acquisizione e al consolidamento di competenze e conoscenze nelle tecnologie 4.0. L’attività formativa deve interessare uno o più dei seguenti ambiti aziendali: - vendita e marketing; - informatica e tecniche; - tecnologie di produzione (i settori nei quali svolgere la formazione sono elencati nell’Allegato A della Legge di Bilancio 2018). Il bonus spetta a tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla natura giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione, dal regime contabile e dal sistema di determinazione del reddito ai fini fiscali. Sono escluse: - le imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, altra procedura concorsuale; - imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell’articolo 9, comma 2, del D.lgs. n. 231/2001. La fruizione del beneficio spettante è subordinata alla condizione del rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori. Articolazione aliquote Le aliquote del credito d'imposta sono state rimodulate dal decreto Aiuti (art. 22, D.L. n. 50/2022), entrato in vigore il 18 maggio 2022. In particolare, a seguito del decreto Aiuti e previo soddisfacimento delle condizioni fissate dal decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 1° luglio 2022, il credito di imposta è aumentato nella misura del: - per le piccole imprese, dal 50% al 70% delle spese ammissibili, nel limite massimo annuale di 300.000 euro; - per le medie imprese, dal 40% al 50%, nel limite massimo annuale di 250.000 euro. Per i progetti di formazione avviati successivamente al 18 maggio 2022, che non soddisfino le condizioni previste dal suddetto decreto ministeriale 1° luglio 2022, le misure del credito d'imposta sono diminuite al: - 40% delle spese ammissibili, nel limite massimo annuale di 300.000 per le piccole imprese; - 35% delle spese ammissibili, nel limite massimo annuale di 250.000 euro, per le medie imprese. Il decreto Aiuti non modifica l’aliquota agevolativa prevista per le grandi imprese, pari al 30% delle spese ammissibili, nel limite massimo annuale di 250.000 euro. La misura del credito d’imposta è aumentata per tutte le imprese, fermo restando i limiti massimi annuali, al 60% nel caso in cui i destinatari della formazione ammissibile rientrino nelle categorie dei lavoratori dipendenti svantaggiati o molto svantaggiati, come definite dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 17 ottobre 2017. Ambito temporale del bonus potenziato Un primo aspetto chiarito dal D.M. 1° luglio 2022 riguarda l’ambito temporale di applicazione del bonus potenziato. Viene infatti espressamente previsto che la maggiorazione, rispettivamente, dal 50 al 70% per le piccole imprese e dal 40 al 50% per le medie imprese, delle aliquote del credito d’imposta si applica, in presenza delle condizioni fissate dallo stesso D.M. 1° luglio 2022, per le spese sostenute in relazione a progetti di formazione avviati successivamente al 18 maggio 2022. Condizioni per beneficiare del bonus potenziato Per quanto riguarda invece le condizioni per beneficiare del bonus potenziato, il decreto specifica che la maggiorazione è applicabile solo nel caso in cui le attività formative siano erogate da soggetti qualificati esterni all’impresa. Si tratta in particolare: - dei soggetti accreditati per lo svolgimento di attività di formazione finanziata presso la Regione o la Provincia autonoma in cui l’impresa ha la sede legale od operativa; - delle Università pubbliche o private o strutture a esse collegate; - dei soggetti accreditati presso i fondi interprofessionali secondo il Regolamento CE 68/01 della Commissione del 12/01/2001; - dei soggetti in possesso di certificazione di qualità in base alla norma Uni En ISO 9001:2000 settore EA 37; - degli Istituti tecnici superiori; - dei centri di competenza ad alta specializzazione di cui all’articolo 1, comma 115, della legge di Bilancio 2017 (legge n. 232/2016); - degli European Digital Innovation Hubs, selezionati a valle della gara ristretta europea di cui alla decisione della Commissione europea c/2021/7911 e definiti dall’articolo 16 del Regolamento (UE) 2021/694. Il decreto, inoltre, puntualizza che per l’applicazione della maggiorazione della misura del credito d’imposta, le attività formative: - dovranno avere una durata complessiva non inferiore a 24 ore; - potranno essere svolte, in tutto o in parte, anche in modalità “e-learning”, subordinatamente alla predisposizione di specifiche modalità per il controllo dell’effettiva e continuativa partecipazione del personale dipendente alle attività medesime e per la verifica dei risultati raggiunti. Accertamento competenze Il decreto, inoltre, richiede, ai fini dell’applicazione della maggiorazione, l’accertamento del livello di competenze sia di base e sia specifiche dei destinatari delle attività formative nelle tecnologie rilevanti per la trasformazione tecnologica e digitale dei processi aziendali. Dovrà essere previsto un accertamento iniziale diretto a constatare il livello di competenze di ciascun singolo dipendente. Tale verifica dovrà essere effettuata attraverso la somministrazione, su apposita piattaforma informatica, di un questionario standardizzato, secondo criteri e modalità stabiliti con il decreto direttoriale di prossima emanazione. Sulla base del livello di competenze di base e specifiche accertato secondo e in funzione delle esigenze dell’impresa di appartenenza, il soggetto formatore dovrà stabilire il contenuto e la durata delle attività formative di base e specifiche del progetto più adeguate alla singola impresa e ai destinatari, applicando i moduli e i sotto moduli relativi alle diverse tecnologie abilitanti che saranno indicati con predetto decreto direttoriale. È previsto poi l’accertamento finale del livello di competenze raggiunto dal dipendente partecipante al corso. Solo al superamento di tale test finale, da svolgersi secondo i criteri e le modalità indicate nel suddetto decreto direttoriale, e al rilascio da parte del soggetto formatore di un apposito attestato che certifichi l’acquisizione o il consolidamento delle competenze nelle tecnologie oggetto del corso di formazione potrà essere applicata la maggiorazione delle aliquote del credito d’imposta. Condizioni per il bonus potenziato Il bonus potenziato spetta per le spese sostenute in relazione a progetti di formazione avviati successivamente al 18 maggio 2022 La maggiorazione della misura del credito d’imposta è applicabile solo nel caso in cui le attività formative siano erogate da soggetti qualificati esterni all’impresa Le attività formative devono avere una durata complessiva non inferiore a 24 ore L’applicazione della maggiorazione è subordinata al superamento di un test finale da parte del dipendente partecipante al corso Blockchain e intelligenza artificiale: requisiti e criteri di ammissibilità per i finanziamenti12/7/2022
Il Ministero dello sviluppo economico ha pubblicato le modalità e i termini di presentazione delle domande per richiedere i finanziamenti del Fondo per lo sviluppo delle tecnologie e delle applicazioni di intelligenza artificiale, blockchain e internet of things, istituito presso il Mise con una dotazione iniziale di 45 milioni di euro. La domanda di agevolazioni deve essere redatta e presentata in via esclusivamente telematica a partire dal 21 settembre 2022, pena l’invalidità e l’irricevibilità, utilizzando la procedura disponibile nel sito internet mediante la piattaforma dedicata all’iniziativa.
È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 158 dell’8 luglio 2022 il decreto 28 giugno 2022 che stabilisce l’apertura degli sportelli per la presentazione delle domande di agevolazione di cui alla legge 15 maggio 1989, n. 181 riguardanti i comuni della Regione Friuli-Venezia Giulia e della Provincia di Massa Carrara riconosciuti quali territori interessati da crisi industriale non complessa, i comuni dell'area di crisi complessa di Livorno, di Venezia e delle aree coinvolte dalla crisi del Gruppo Antonio Merloni.
In particolare il decreto dispone, a partire dalle ore 12,00 del 14 luglio 2022, l'apertura degli sportelli per la presentazione delle domande di agevolazione riguardanti programmi d'investimento localizzati nei seguenti territori: a) comuni dell'area di crisi industriale complessa del polo produttivo ricompreso nel territorio dei Comuni di Livorno, Collesalvetti e Rosignano Marittimo per cui sono disponibili euro 5.006.554,10; b) comuni della Regione Friuli-Venezia Giulia riconosciuti quali territori interessati da crisi industriale non complessa, per cui sono disponibili euro 1.977.677,85; c) comuni dell'area di crisi industriale non complessa della Provincia di Massa-Carrara, per cui sono disponibili euro 6.336.194,40; d) comuni delle aree coinvolte dalla crisi del gruppo Antonio Merloni limitatamente ai programmi di investimento da realizzare nei comuni della Regione Marche, per cui sono disponibili euro 7.160.253,59; e) area di crisi industriale complessa di Venezia, per cui sono disponibili euro 6.231.245,25. Le agevolazioni possono essere concesse nei limiti dell’intensità prevista dal punto 89, lettera d), del quadro temporaneo, pari al 15 per cento delle spese ritenute ammissibili, maggiorata: i) di 20 punti percentuali per gli investimenti realizzati da imprese di piccole dimensioni; ii) di 10 punti percentuali per gli investimenti realizzati da imprese di medie dimensioni; oppure; iii) per gli investimenti nelle zone assistite che soddisfano le condizioni di cui all'art. 14 del regolamento GBER, escluso l'art. 14, paragrafo 14, dello stesso, dell’intensità di aiuto stabilita nella carta degli aiuti a finalità regionale in vigore al momento della concessione dell'aiuto nella zona interessata; b) le agevolazioni non possono, comunque, eccedere l'importo, in termini nominali e indipendentemente dalla forma di aiuto individuata, previsto dal punto 89, lettere a) ed e), del quadro temporaneo; c) la durata del finanziamento agevolato non può essere superiore a otto anni. A cura della Redazione Al fine di rafforzare i percorsi formativi in modo che siano coerenti alla trasformazione tecnologica dei processi produttivi e legati ai fabbisogni delle imprese nell’ambito del piano transizione 4.0, il Ministro dello Sviluppo Economico ha firmato un decreto con cui riconosce alle imprese, un credito d’imposta potenziato fino al 70% per le piccole e al 50% per le medie. Le attività formative riguarderanno i settori delle vendite e marketing, informatica, tecniche e tecnologia di produzione, e dovranno essere svolte da soggetti qualificati esterni all’impresa, tra cui rientreranno anche i centri di competenza ad alta specializzazione e gli EDIH (European Digital Innovation Hubs).
Il Ministero dello Sviluppo Economico con un comunicato stampa dell’8 luglio 2022 informa che per garantire un sistema efficace di attività formative 4.0 e sviluppare nuove competenze digitali tra i lavoratori ha firmato un decreto con cui riconosce alle imprese, un credito d’imposta potenziato fino al 70% per le piccole e al 50% per le medie, nel caso in cui questi servizi siano eseguiti da soggetti certificati dal Ministero dello Sviluppo economico. Il decreto attuativo rende operativo il nuovo regime fiscale agevolativo sulla formazione 4.0, previsto nel Decreto legge “Aiuti” al fine di rafforzare i percorsi formativi in modo che siano coerenti alla trasformazione tecnologica dei processi produttivi e legati ai fabbisogni delle imprese nell’ambito del piano transizione 4.0. Il ministro Giorgetti ha dichiarato che “Sostenere gli investimenti delle imprese in formazione e crescita delle competenze digitali dei lavoratori è uno dei pilastri, insieme a innovazione e ricerca, della strategia messa in campo dal Governo per modernizzare l’industria manifatturiera”. “L’obiettivo è creare le condizioni per promuovere un modello di fare impresa in cui il fattore umano sia tutelato e valorizzato, anche attraverso un efficace sistema di certificazione delle attività formative. È infatti importante per il futuro del Paese fornire una risposta adeguata alla domanda di maggiori competenze professionali che dovranno accompagnare la trasformazione tecnologica e digitale dei processi produttivi”. In particolare, le nuove aliquote del credito d’imposta per la formazione 4.0 vengono incrementate: - dal 50% al 70% delle spese ammissibili nel limite massimo annuale di 300.000 euro per le piccole imprese; - dal 40% al 50 % delle spese ammissibili nel limite massimo annuale di 250.000 euro per le medie imprese. Per le grandi imprese il credito rimane al 30% delle spese ammissibili nel limite massimo annuale di 250 mila euro. Le attività formative riguarderanno i settori delle vendite e marketing, informatica, tecniche e tecnologia di produzione, e dovranno essere svolte da soggetti qualificati esterni all’impresa, tra cui rientreranno anche i centri di competenza ad alta specializzazione e gli EDIH (European Digital Innovation Hubs). A garanzia dell’effettivo svolgimento delle attività formative e del loro livello qualitativo sono inoltre introdotti specifici parametri che vincoleranno l’erogazione del contributo agevolativo alla certificazione dei risultati conseguiti dai lavoratori, sia in termini di acquisizione che di consolidamento di competenze professionali 4.0. Il decreto entrerà in vigore dopo pubblicazione in Gazzetta ufficiale. Con la conversione del decreto Aiuti arriva un voucher a favore delle imprese per partecipare a manifestazioni fieristiche internazionali di settore organizzate in Italia. Il buono sarà valido fino al 30 novembre 2022 e potrà essere richiesto una sola volta da ciascun beneficiario per il rimborso delle spese e dei relativi investimenti sostenuti. Il bonus, di importo massimo di 10.000 euro, sarà riconosciuto dietro presentazione di una apposita istanza. Il voucher sarà rilasciato dal Ministero dello sviluppo economico, secondo l’ordine temporale di ricezione delle domande e nei limiti delle risorse a disposizione della misura, pari a 34 milioni euro.
La Commissione europea ha approvato, ai sensi delle norme dell'UE in materia di aiuti di Stato, un regime italiano da 1,2 miliardi di euro, resi disponibili attraverso il dispositivo per la ripresa e la resilienza, a sostegno degli investimenti nei pannelli fotovoltaici nel settore agricolo. Il regime contribuirà anche al conseguimento degli obiettivi strategici dell'UE connessi al Green Deal europeo.
Il regime, che durerà fino al 30 giugno 2026, mira a sostenere gli investimenti delle imprese agricole, agroalimentari e agroindustriali nell'uso delle energie rinnovabili, con il conseguente miglioramento della competitività del settore e effetti positivi sul clima. Il sostegno concesso tramite il regime approvato consisterà in sovvenzioni dirette fino al 90% dei costi di investimento ammessi, soggetti a massimali in funzione della capacità dell'impianto fotovoltaico interessato. I beneficiari possono investire esclusivamente in capacità fotovoltaiche che non superino il loro fabbisogno energetico. La Commissione ha valutato il regime alla luce della disciplina degli aiuti di Stato, in particolare degli orientamenti per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c) del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, che consente agli Stati membri di sostenere lo sviluppo di talune attività economiche a determinate condizioni. Nello specifico, la Commissione ha constatato che il regime: - agevola lo sviluppo di talune attività economiche, in particolare gli investimenti nei pannelli fotovoltaici nel settore agricolo; - ha un "effetto di incentivazione" in quanto i beneficiari non realizzerebbero gli investimenti nella stessa misura in assenza dell'aiuto; - ha un impatto limitato sulla concorrenza e sugli scambi all'interno dell'UE. In particolare: 1) è necessario e appropriato per garantire una crescita sostenibile del settore agricolo, 2) è proporzionato in quanto eventuali effetti negativi sulla concorrenza e sugli scambi nell'UE saranno limitati, considerando le dimensioni dei progetti, gli importi degli aiuti e le caratteristiche del settore; 3) migliora la competitività del settore agricolo e ha effetti positivi sul clima, in quanto incoraggia gli operatori a utilizzare energie rinnovabili anziché fossili. Il provvedimento è inoltre in linea con gli obiettivi di sviluppo rurale dell'UE e con gli obiettivi strategici dell'UE per la transizione ecologica. Su questa base la Commissione ha approvato il regime in quanto conforme alle norme dell'Unione sugli aiuti di Stato. Margrethe Vestager, Vicepresidente esecutiva responsabile della politica di concorrenza, ha dichiarato che "Questo regime da 1,2 miliardi di euro approvato contribuirà al raggiungimento degli obiettivi climatici dell'Italia incoraggiando gli operatori del settore agricolo, come gli agricoltori e le imprese di trasformazione, a utilizzare le energie rinnovabili. Oltre a contribuire agli obiettivi del Green Deal europeo, questo provvedimento sosterrà anche lo sviluppo economico delle zone rurali italiane, mantenendo al minimo possibili distorsioni della concorrenza." Pannelli fotovoltaici in agricoltura: approvato il regime di aiuto italiano da 1,2 miliardi di euro8/7/2022
La Commissione europea ha approvato, ai sensi delle norme dell'UE in materia di aiuti di Stato, un regime italiano da 1,2 miliardi di euro, resi disponibili attraverso il dispositivo per la ripresa e la resilienza, a sostegno degli investimenti nei pannelli fotovoltaici nel settore agricolo. Il regime contribuirà anche al conseguimento degli obiettivi strategici dell'UE connessi al Green Deal europeo.
Il regime, che durerà fino al 30 giugno 2026, mira a sostenere gli investimenti delle imprese agricole, agroalimentari e agroindustriali nell'uso delle energie rinnovabili, con il conseguente miglioramento della competitività del settore e effetti positivi sul clima. Il sostegno concesso tramite il regime approvato consisterà in sovvenzioni dirette fino al 90% dei costi di investimento ammessi, soggetti a massimali in funzione della capacità dell'impianto fotovoltaico interessato. I beneficiari possono investire esclusivamente in capacità fotovoltaiche che non superino il loro fabbisogno energetico. La Commissione ha valutato il regime alla luce della disciplina degli aiuti di Stato, in particolare degli orientamenti per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c) del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, che consente agli Stati membri di sostenere lo sviluppo di talune attività economiche a determinate condizioni. Nello specifico, la Commissione ha constatato che il regime: - agevola lo sviluppo di talune attività economiche, in particolare gli investimenti nei pannelli fotovoltaici nel settore agricolo; - ha un "effetto di incentivazione" in quanto i beneficiari non realizzerebbero gli investimenti nella stessa misura in assenza dell'aiuto; - ha un impatto limitato sulla concorrenza e sugli scambi all'interno dell'UE. In particolare: 1) è necessario e appropriato per garantire una crescita sostenibile del settore agricolo, 2) è proporzionato in quanto eventuali effetti negativi sulla concorrenza e sugli scambi nell'UE saranno limitati, considerando le dimensioni dei progetti, gli importi degli aiuti e le caratteristiche del settore; 3) migliora la competitività del settore agricolo e ha effetti positivi sul clima, in quanto incoraggia gli operatori a utilizzare energie rinnovabili anziché fossili. Il provvedimento è inoltre in linea con gli obiettivi di sviluppo rurale dell'UE e con gli obiettivi strategici dell'UE per la transizione ecologica. Su questa base la Commissione ha approvato il regime in quanto conforme alle norme dell'Unione sugli aiuti di Stato. Margrethe Vestager, Vicepresidente esecutiva responsabile della politica di concorrenza, ha dichiarato che "Questo regime da 1,2 miliardi di euro approvato contribuirà al raggiungimento degli obiettivi climatici dell'Italia incoraggiando gli operatori del settore agricolo, come gli agricoltori e le imprese di trasformazione, a utilizzare le energie rinnovabili. Oltre a contribuire agli obiettivi del Green Deal europeo, questo provvedimento sosterrà anche lo sviluppo economico delle zone rurali italiane, mantenendo al minimo possibili distorsioni della concorrenza."qui per modificare. Il MISE con decreto direttoriale del 21 giugno 2022 ha recepito le novità in termini di obblighi e responsabilità introdotte dal Regolamento UE 2020/2221 con riferimento alle operazioni finanziate a valere sulle risorse di ReactEU, lo strumento ponte tra Politica di Coesione 2014-2020 e i fondi strutturali europei 2021-27 previsto da Next Generation EU.
Le linee guida specificano come realizzare: • i poster previsti per i progetti cofinanziati per un importo inferiore o uguale a 500mila euro, • i cartelloni con le informazioni sui progetti di importo superiore a 500mila euro, • le targhe permanenti e i cartelloni pubblicitari richiesti, entro tre mesi dal completamento dei lavori, rispettivamente, se il progetto ha ricevuto un sostegno pubblico superiore ai 500mila euro o se consiste nell’acquisto di un oggetto fisico o nel finanziamento di un’infrastruttura o operazioni di costruzione. I nuovi modelli per i beneficiari dei fondi europei ReactEU Tutti i beneficiari del PON IC | REACT EU, compresi quelli selezionati con riferimento alle misure gestite dall’organismo intermedio Ministero della Transizione Ecologica - DG Incentivi Energia, devono quindi attenersi alle Linee guida aggiornate e utilizzare i nuovi modelli per compilare e stampare targa, poster e cartellone ed il logo-firma PON IC | REACT EU, in modo da ottemperare agli obblighi di informazione e pubblicità. In particolare, solo per le operazioni finanziate a valere sulle risorse React-EU di cui all'Asse VI del PON Imprese, i beneficiari devono integrare la pubblicazione degli emblemi istituzionali con un esplicito riferimento alle risorse React EU inserendo la formulazione: "Finanziato nell’ambito della risposta dell’Unione alla pandemia di Covid-19". Per queste operazioni non deve essere utilizzato il tool informatico messo a disposizione per le altre comunicazioni. Ulteriori modelli ad hoc sono stati previsti per i beneficiari React-EU delle misure gestite dalla DG Incentivi Energia del Ministero della Transizione Ecologica. Se esistente, i beneficiari delle risorse ReactEU sono inoltre tenuti ad aggiornare il proprio sito web come descritto nel capitolo 5 delle Linee guida aggiornate, inserendo all’interno della pagina web dedicata la formulazione "Finanziato nell’ambito della risposta dell’Unione alla pandemia di COVID-19" e scaricando l'apposito logo-firma PON Imprese e Competitività 2014-2020 |React EU, anche in questo caso differenziato per i beneficiari delle misure gestite dal MiTE. |
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