agevol@zienda
...con AGEVOL@AZIENDA leggi la news e subito inoltri la richiesta
Area Geografica: Lombardia Scadenza: BANDO APERTO | Fino ad esaurimento fondi Beneficiari: Ente pubblico, PMI, Grande Impresa, Micro Impresa Settore: Artigianato, Commercio, Industria, Pubblico, Servizi/No Profit Spese finanziate: Opere edili e impianti, Risparmio energetico/Fonti rinnovabili, Consulenze/Servizi Agevolazione: Contributo a fondo perduto Dotazione Finanziaria: € 23.250.000 - RICHIEDI BANDO INTEGRALE Area Geografica: Lombardia Scadenza: BANDO APERTO | Scadenza il 30/11/2018 Beneficiari: Persona fisica, PMI, Micro Impresa Settore: Cultura, Servizi/No Profit, Turismo Spese finanziate: Avvio attività / StartUp Agevolazione: Contributo a fondo perduto Dotazione Finanziaria: € 320.000 - RICHIEDI BANDO INTEGRALE AREA GEOGRAFICA Calabria SETTORI DI ATTIVITÀ Servizi/No Profit, Industria, Commercio, Artigianato BENEFICIARI Micro Impresa, PMI, Persona fisica SPESE FINANZIATE Attrezzature e macchinari, Opere edili e impianti, Innovazione Ricerca e Sviluppo, Consulenze/Servizi BANDO APERTO Scadenza il 14/12/2018 - RICHIEDI BANDO INTEGRALE Ricognizione di impianti sportivi esistenti su tutto il territorio nazionale, realizzazione e rigenerazione di impianti sportivi finalizzati all'attività agonistica, localizzati nelle aree svantaggiate del Paese e nelle periferie urbane, diffusione di attrezzature sportive con l'obiettivo di rimuovere gli squilibri economici e sociali esistenti, completamento e adeguamento di impianti sportivi esistenti da destinare all'attività agonistica nazionale e internazionale sono gli interventi che potranno essere finanziate con il Fondo «Sport e Periferie». L’”Individuazione dei criteri e delle modalità di gestione delle risorse del Fondo sono contenute nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31 ottobre 2018 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 257 del 31 ottobre 2018.
Pubblicato sulla Gazzetta Ufficial il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31 ottobre 2018 recante l’”Individuazione dei criteri e delle modalità di gestione delle risorse del Fondo «Sport e Periferie». Destinazione del fondo Le risorse destinate al Fondo Sport e periferie saranno finalizzate ai seguenti interventi: - ricognizione di impianti sportivi esistenti su tutto il territorio nazionale; - realizzazione e rigenerazione di impianti sportivi finalizzati all'attività agonistica, localizzati nelle aree svantaggiate del Paese e nelle periferie urbane; - diffusione di attrezzature sportive con l'obiettivo di rimuovere gli squilibri economici e sociali esistenti; - completamento e adeguamento di impianti sportivi esistenti da destinare all'attività agonistica nazionale e internazionale. Per il finanziamento di piani formativi dedicati ai dipendenti delle imprese che realizzano progetti di innovazione tecnologica, Fondimpresa ha stanziato nuove risorse: 10 milioni di euro. Il bando per ottenere il finanziamento è aperto anche agli apprendisti e ai lavoratori posti in cassa integrazione guadagni o con contratti di solidarietà. L’erogazione del finanziamento concesso avviene con modalità di anticipo, fino al 70%, dell’importo finanziato e del saldo, entro 30 giorni dall’approvazione della rendicontazione finale. Le domande dovranno essere inviate, esclusivamente via posta elettronica certificata, a partire dal 13 dicembre 2018 e fino al 22 maggio 2019. Sono in arrivo 10 milioni di euro per la formazione professionale nel campo dell’innovazione digitale. Con l’Avviso n. 4/2018 “Formazione a sostegno dell’innovazione digitale e/o tecnologica di prodotto e/o di processo nelle imprese aderenti”, Fondimpresa ha deciso di finanziare piani di formazione dei lavoratori delle aziende aderenti al Fondo che stanno realizzando processi di definizione e implementazione di innovazioni tecnologiche di prodotto e di processo nell’impresa. Rimangono, invece, esclusi i cambiamenti o i miglioramenti minori, come l’aumento delle capacità di produzione o di servizio. Una particolarità riguarda i piani formativi di livello interaziendale, che saranno ammessi al bando esclusivamente se tutte le imprese coinvolte saranno direttamente interessate dalla medesima innovazione. Il decreto Dignità ha introdotto delle disposizioni che prolungano, al biennio 2019 e 2020, le agevolazioni contributive previste dalla legge di Bilancio 2018 in maniera strutturale per l’assunzione di giovani fino ai trenta anni e per il solo 2018 per coloro che non hanno superato i 35 anni. Restano, tuttavia, ancora dei punti aperti sull’interpretazione della norma. Il provvedimento rinvia per la piena operatività dell’esonero, ad un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro l’11 ottobre 2018; cosa che non è ancora avvenuta, pur essendo il termine abbondantemente superato. Quali sono le principali criticità? Quali i requisiti per fruire dei benefici? Le agevolazioni finalizzate a favorire l’occupazione a tempo indeterminato sono, da sempre, nei programmi e nei piani dei Governi che si sono succeduti nel tempo: il quadro normativo generale dei benefici correlati alle assunzioni si presenta, complessivamente, abbastanza scoordinato e, sovente, i provvedimenti che si sono accavallati nel tempo non tengono conto che per gli stessi soggetti o per le stesse tipologie contrattuali già esistono incentivi ed, allora, si pensa di procedere a dei cambiamenti ripetendo quanto il Legislatore aveva già stabilito e differenziando le disposizioni in minima parte, senza curarsi dei problemi applicativi. A ciò non sfugge neanche un provvedimento finalizzato a favorire l’occupazione a tempo indeterminato, inserito nella legge di conversione (l. n. 96/2018) del decreto Dignità (D.L. n. 87/2018), che, al momento, in attesa di conoscere eventuali interventi inseriti nella legge di Bilancio 2019, rappresenta l’unico palese intervento posto in essere dall’attuale Esecutivo Bonus assunzioni Con l’articolo 1-bis del D.L. n. 87/2018, sono state introdotte disposizioni che prolungano, nella sostanza (con alcune modifiche) al biennio 2019 e 2020 le agevolazioni contributive previste dai commi 100 e seguenti dell’art. 1 della l. n. 205/2017, in maniera strutturale per i giovani fino ai trenta anni e per il solo 2018 per coloro che non hanno superato i 35 anni (34 anni e 364 giorni). La norma, mentre rinvia per la piena operatività dell’esonero, ad un decreto “concertato” tra i Ministeri del Lavoro e dell’Economia da emanarsi entro l’11 ottobre 2018 (cosa che non è ancora avvenuta, pur essendo il termine stato abbondantemente superato), afferma che: a) l’assunzione deve essere a tempo indeterminato a “tutele crescenti” (c’è un richiamo al D.Lgs. n. 23/2015) e riguarda il personale con qualifica di operaio, impiegato o quadro, essendo esclusi dall’ambito di applicazione del predetto decreto, i dirigenti. Le “tutele crescenti” vanno intese in senso “atecnico”, come chiarito dalla circolare n. 40/2018 dell’INPS. L’assunzione può essere anche a tempo parziale (le agevolazioni, ovviamente, saranno “pro – quota”): il Legislatore non ne parla ma, secondo i principi fissati dalla normativa precedente e dai chiarimenti amministrativi espressi dall’INPS, e ferme restando le determinazioni del “decreto concertato”, dovrebbero essere esclusi i rapporti di apprendistato (che godono di una “speciale” normativa incentivante), il lavoro intermittente, pur se a tempo indeterminato, ove la prestazione ha natura episodica e dipende dalla chiamata del datore di lavoro, il contratto di lavoro domestico (per la specialità del rapporto) e le prestazioni occasionali ex art. 54-bis della legge n. 96/2017, per le quali di “stabile” e di “tempo indeterminato” non c’è nulla. Per la verità l’esclusione dai benefici del rapporto di lavoro domestico risultava al comma 114, dell’art. 1 (cosa che nell’attuale testo non viene ripetuta e si hanno dubbi che ciò possa essere inserito in un Decreto Ministeriale finalizzato a stabilire le modalità) oltre all’apprendistato (ma qui il discorso appare più semplice alla luce del fatto che tale tipologia già fruisce di una normativa agevolatrice “specifica”); b) il beneficio, previsto per un massimo di trentasei mesi, consiste nell’esonero dal versamento del 50% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi INAIL, nel limite massimo di 3.000 euro su base annua, riparametrato ed applicato su base mensile. Ciò significa che, fatte salve indicazioni diverse provenienti dal “decreto concertato”, essendo le parole del tutto uguali a quelle contenute nella l. n. 205/2017, varranno le indicazioni fornite dall’INPS con la circolare n. 40/2018 sia per le modalità di fruizione che per gli altri contributi minori dovuti in aggiunta ai versamenti INAIL (ad esempio, quelli per gli interventi integrativi salariali o quelli di solidarietà dei lavoratori dello spettacolo e degli sportivi professionisti, o quelli destinati al finanziamento dei fondi interprofessionali per la formazione continua). Nella sostanza, il comma 100 dell’art. 1 della l. n. 205/2017 viene ripetuto “pedissequamente”, ad eccezione dell’ultimo periodo con il quale si specificava l’assenza di qualunque conseguenza sul futuro trattamento pensionistico, in quanto l’aliquota di computo delle prestazioni restava uguale, nonostante la riduzione della quota contributiva a carico del datore di lavoro: ora tale frase non c’è più; c) il beneficio, applicando i criteri fissati dalla circolare INPS n. 40/2018 (se saranno confermati nel “Decreto concertato”), sarà cumulabile con quello previsto, per i disabili, dall’art. 13 della l. n. 68/1999 (subordinato al rispetto dell’incremento occupazionale) e con l’agevolazione prevista per l’assunzione a tempo indeterminato dei lavoratori in NASPI (20% dell’indennità che sarebbe spettata al lavoratore fino al termine del trattamento (subordinata al rispetto del “de minimis” richiamato dalle disposizioni comunitarie); d) l’agevolazione spetta ai datori di lavoro privati (anche non imprenditori) che assumono lavoratori “under 35” i quali non siano mai stati occupati con rapporto a tempo indeterminato con lo stesso o altro datore di lavoro, fatti salvi eventuali periodi di apprendistato (che è un contratto a tempo indeterminato) svolti presso un altro datore e non “consolidati” durante o al termine del periodo formativo. La circolare n. 40/2018 dell’INPS ha fornito, sotto questo aspetto, indirizzi restrittivi come, ad esempio, il mancato superamento del periodo di prova in un contratto a tempo indeterminato che preclude la fruizione dell’agevolazione: vedremo cosa si dirà alla luce del “decreto concertato”. L’agevolazione dovrebbe spettare anche in caso di trasformazione del rapporto da contratto a termine a contratto a tempo indeterminato (ovviamente, in presenza delle condizioni oggettive – non aver avuto precedenti rapporti a tempo indeterminato, neanche di poche ore settimanali – e soggettive – requisito anagrafico). Si è adoperato il termine condizionale in quanto nel testo approvato non c’è alcun riferimento a tale possibilità, cosa che, invece, sussiste (ed è strutturale) per gli “under 30” nella l. n. 205/2017. Nella ampia dizione di “datori di lavoro privati” la circolare INPS n. 40/2018 aveva ricompreso tutti gli Enti pubblici economici ed una serie di altri Enti come i consorzi di bonifica, i consorzi industriali, gli I.A.C.P. trasformati, in base alle diverse leggi regionali, in Enti pubblici economici con la ovvia, specifica esclusione, delle Amministrazioni Pubbliche ex art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001, delle “Authority”, dell’ARAN e di altri Enti specificatamente individuati. Si ha motivo di ritenere che il “Decreto concertato” non si discosti da tale indirizzo; e) il sistema informativo dell’INPS, già consente di verificare se il lavoratore ha avuto precedenti rapporti a tempo indeterminato ma l’Istituto, al momento, non attribuisce alla verifica alcun valore certificatorio. Fruizione del beneficio Di più non afferma la disposizione si ritiene che la fruizione del beneficio non possa che discendere dal rispetto dei commi 1175 e 1176 dell’art. 1 della l. n. 296/2006 (regolarità contributiva, assenza di condanne o sanzioni definitive per violazioni delle norme in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro che comportano, come pena accessoria, la sospensione temporanea del DURC, rispetto del trattamento economico e normativo previsto dai contratti collettivi stipulati a livello nazionale, territoriale od aziendale, dalle organizzazioni sindacali di settore comparativamente più rappresentative sul piano nazionale) e dall’osservanza degli obblighi scaturenti dall’art. 31 del D.Lgs. n. 150/2015, avendo presente che la circolare INPS n. 40/2018 ne ha dato, per gli stessi casi individuati dalla l. n. 205/2017 (art. 1, commi 100 e seguenti) una lettura “aperta”. Resta impregiudicata (ma per l’entrata in vigore della norma alla data del 1° gennaio 2019 la questione sarà, sperabilmente, chiarita) la questione relativa agli aiuti di Stato di origine comunitaria, peraltro esclusi dalla circolare n. 40/2018, in relazione al beneficio previsto dal comma 100, in quanto indirizzati alla totalità dei datori di lavoro. C’è, poi, un’altra riflessione da fare: la norma sembra ricalcare quelle contenute nei commi da 100 e seguenti dell’art. 1 della l. n. 205/2017 ma se ne discosta per alcune parti importanti. Alcune sono già state richiamate nei precedenti punti a), b) e c), altre le enumero qui di seguito: - non è stata prevista la possibilità della fruizione parziale per il periodo residuo del beneficio in favore di quei datori di lavoro che assumono nuovamente un lavoratore a tempo indeterminato che, in virtù del proprio “status” ha fatto godere un altro datore delle agevolazioni previste: ovviamente, in questo caso, si fa riferimento a risoluzioni del rapporto con il giovane, comunque motivate; - non c’è un riferimento specifico al non riconoscimento dei benefici in favore di quei datori di lavoro che nei sei mesi antecedenti l’assunzione, abbiano proceduto a licenziamento per giustificato motivo oggettivo o a licenziamenti collettivi per riduzione di personale ex lege n. 223/1991, nella medesima unità produttiva. A tale mancato esplicito riferimento si può, comunque, ovviare ricordando, anche in via amministrativa, che l’art. 31 del D.Lgs. n. 150/2015 esclude dal novero dei benefici i datori di lavoro che non rispettano i diritti di precedenza previsti dalla legge (e, nei casi di specie, il diritto di precedenza semestrale viene garantito dall’art. 15, comma 6, della l. n. 264/1949); - manca la tutela di salvaguardia prevista al comma 105, secondo la quale l’agevolazione viene revocata se nel semestre successivo all’assunzione a tempo indeterminato il lavoratore o altro dipendente inquadrato con la medesima qualifica nella stessa unità produttiva, venga licenziato. Criticità Ma ci sono, poi, altre questioni che andranno chiarite: la nuova disposizione comporta una modifica implicita delle disposizioni dello scorso anno, come riportato nella nota di lettura del Servizio di Bilancio del portale web del Senato, o no? Se la risposta è nel primo senso, cosa ne è dell’incentivo strutturale degli “under 30”? Termina il 31 dicembre 2018 nella forma e con le modalità che abbiamo conosciute quest’anno e continua nei prossimi fino al 2020, con la disciplina appena varata, comprendendovi anche i lavoratori di età compresa tra i 30 ed i 35 anni? E, dal 2021, riprenderà vigore “in toto” la previsione contenuta nei commi da 100 a 108? Sono tutte cose che dovranno essere dipanate e, forse, a questo dovrebbe servire il “decreto concertato”, previsto al comma 3 dell’art. 1-bis, creando un raccordo con le disposizioni tuttora vigenti della l. n. 205/2017. Se una critica all’operato dell’attuale Legislatore può essere fatta (è comunque una critica dalla quale, per certi versi, non è esente neanche chi, negli anni precedenti, ha scritto norme in “materia di lavoro”) è che ci si trova di fronte ad un percorso legislativo non privo di difficoltà per l’interprete. Probabilmente, si sarebbe arrivati allo stesso risultato, qualora se si fosse sostenuto che il beneficio per gli under 30 continua ad avere natura strutturale, scrivendo una disposizione secondo la quale le parole “31 dicembre 2018” inserite nel comma 102 dell’art. 1 della l. n. 205/2017 sono sostituite dalle parole “31 dicembre 2020”. Fonte : IPSOA - Le banche europee sono più resilienti, cioè più in grado fronteggiare choc economici avversi. Questa è la lettura dei risultati dell'Autorità bancaria europea che ha pubblicato a mercati chiusi i risultati dello stress test sulle banche del 2018. Test che servirà alle autorità di supervisione, per l'Eurozona alla Bce, per decidere come affrontare le vulnerabilità esistenti in alcune banche in termini di rafforzamento di capitale.In questo quadro l'Italia si presenta in buone condizioni, ma le quattro banche valutate si trovano in posizione differente. Nel 2020 solo il Cet 1 di Intesa Sanpaolo resterebbe sopra il 10%, Unicredit sarebbe tra il il 9 e il 10% mentre Bpm e Ubi si troverebbero tra l'8 e il 9%. Fonte Il Sole 24 Ore Nel 2019 si potrà fruire del bonus mobili solo per interventi edilizi iniziati dal 2018. Lo prevede il disegno di legge di Bilancio 2019, che nel prorogare la detrazione per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici ha però circoscritto l’agevolazione agli interventi di recupero del patrimonio edilizio iniziati dal 1° gennaio 2018. Per i lavori edilizi avviati dal 2017, i soggetti che intendono beneficiare dello sconto devono quindi affrettarsi: gli acquisti agevolabili, infatti, devono essere effettuati entro la fine dell’anno. Oltre alla conferma del bonus mobili, la Manovra proroga anche di tutti gli altri bonus edilizi: l’ecobonus, il bonus verde e il bonus ristrutturazioni potenziato al 50%.. Si stringono i tempi per usufruire del bonus mobili 2018 agganciato agli interventi edilizi iniziati dal 2017: per poter ottenere l’agevolazione, l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici destinati all’arredo di fabbricati oggetto di interventi di ristrutturazione edilizia deve essere effettuato entro e non oltre il 31 dicembre 2018. Dal 2019, infatti, in base alla legge di Bilancio 2019, che prevede la proroga dello sconto anche per il prossimo anno, l’agevolazione potrà essere richiesta solo da chi realizza lavori edilizi a partire dal 1° gennaio 2018. La Manovra conferma anche tutti gli altri sconti edilizi: ancora un anno, quindi, per il bonus verde, l’ecobonus e il bonus ristrutturazioni potenziato al 50%. Leggi anche Lavori in edilizia: gli sconti nella legge di Bilancio 2019 Bonus mobili Con il disegno di legge di Bilancio 2019 (art. 11), il bonus mobili, la detrazione IRPEF al 50% delle spese sostenute per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici finalizzati all’arredo di immobili oggetto di ristrutturazione, guadagna un ulteriore anno e resterà in vigore fino al 31 dicembre 2019. Ma per il prossimo anno, lo sconto spetterà solo per i lavori iniziati a decorrere dal 1° gennaio 2018. Restano invariate le altre condizioni ai fini della fruizione dello sconto. In particolare, l’agevolazione può essere fruita solo dai contribuenti che beneficiano della detrazione IRPEF 50% per i seguenti interventi di recupero del patrimonio edilizio: - interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia su parti comuni di edifici residenziali; - interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia su singoli appartamenti; - interventi di restauro e di risanamento conservativo, e di ristrutturazione edilizia, riguardanti interi fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, che provvedano entro 18 mesi dal termine dei lavori alla successiva alienazione o assegnazione dell’immobile; - interventi di ricostruzione o di ripristino di un immobile danneggiato da eventi calamitosi, se è stato dichiarato lo stato di emergenza. Per ottenere il bonus è necessario che la data dell’inizio dei lavori di ristrutturazione preceda quella in cui si acquistano i beni. Non è fondamentale, invece, che le spese di ristrutturazione siano sostenute prima di quelle per l’arredo dell’immobile. La data di avvio dei lavori può essere dimostrata, per esempio, da eventuali abilitazioni amministrative o dalla comunicazione preventiva all’Asl, se è obbligatoria. Per gli interventi che non necessitano di comunicazioni o titoli abilitativi, è sufficiente una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. Per avere diritto allo sconto non è richiesto che ci sia un collegamento fra i mobili e l’ambiente ristrutturato. In pratica, quindi, la detrazione spetta anche quando i beni acquistati sono destinati ad arredare un ambiente diverso da quelli oggetto di interventi edilizi, purché l’immobile sia comunque oggetto degli interventi edilizi. Nel caso di intervento sulle parti condominiali (per esempio, guardiole, appartamento del portiere, lavatoi), i condòmini hanno diritto al bonus mobili, ognuno per la propria quota, solo per i beni acquistati e destinati ad arredare queste parti, mentre il bonus non compete se acquistano beni per arredare la propria unità immobiliare. Indipendentemente dall’importo delle spese sostenute per i lavori di ristrutturazione, la detrazione, da ripartire tra gli aventi diritto in 10 quote annuali di pari importo, è calcolata su un importo massimo di 10.000 euro, riferito, complessivamente, alle spese sostenute per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici. Per effetto delle modifiche previste dal disegno di legge di Bilancio 2019, per gli acquisti effettuati nel 2019 e riferiti a interventi di ristrutturazione iniziati nel 2018 (anche se proseguiti nel 2019), l’importo massimo di 10.000 euro deve essere considerato al netto delle spese sostenute nel 2018 e per le quali si è già fruito del bonus. Il limite dei 10.000 euro riguarda la singola unità immobiliare, comprensiva delle pertinenze, o la parte comune dell’edificio oggetto di ristrutturazione. Quindi, il contribuente che esegue lavori di ristrutturazione su più unità immobiliari avrà diritto più volte al beneficio. Bonus ristrutturazioni potenziato Un anno in più anche per la detrazione IRPEF del 50% per le ristrutturazioni edilizie. Il disegno di legge di Bilancio 2019, oltre alla proroga della misura potenziata (in luogo di quella ordinaria al 36%) conferma anche per il 2019 il raddoppio da 48.000 a 96.000 euro dell’ammontare complessivo delle spese detraibili per unità immobiliare. Bonus verde Sarà valido per tutto il 2019 anche il bonus verde, la detrazione IRPEF del 50% istituita dalla legge di Bilancio 2018 per interventi di cura, ristrutturazione e irrigazione del verde privato. A seguito della proroga prevista nel disegno di legge di Bilancio 2019 (art. 12), quindi, lo sconto potrà essere fruito anche per le spese sostenute nel 2019 per: - la sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi; - la realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili. Ecobonus Prorogato fino al 31 dicembre 2019 anche l’ecobonus per gli interventi di riqualificazione energetica delle singole unità immobiliari. Il disegno di legge di Bilancio conferma anche per il 2019 l’articolazione dell’ecobonus delineata dalla legge di Bilancio 2018. In particolare, lo sconto sarà pari al 50% per le spese relative agli interventi di: - acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi; - acquisto e posa in opera di schermature solari; - sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione almeno in classe A (prevista dal regolamento UE n. 811/2013) o con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili. Per le caldaie a condensazione si potrà usufruire della detrazione del 65% nel caso in cui, oltre ad essere almeno in classe A, siano dotate di sistemi di termoregolazione evoluti (appartenenti alle classi V, VI o VIII della comunicazione della Commissione 2014/C 207/02). Confermata l’aliquota della detrazione al 65% per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2019 per: - l’acquisto e la posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti e fino a un valore massimo della detrazione di 100.000 euro (per beneficiare della detrazione è necessario che gli interventi effettuati portino a un risparmio di energia primaria pari almeno al 20%); - gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di apparecchi ibridi, costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, assemblati in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro; - l’acquisto e posa in opera di generatori d’aria calda a condensazione. Sismabonus Nulla cambia per il sismabonus e il bonus unico per interventi antisismici e di efficientamento energetico, che resteranno in vigore fino al 31 dicembre 2021. Si ricorda brevemente che il sismabonus è rivolto sia ai contribuenti soggetti all’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) sia ai soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle società (IRES) e spetta per l’adozione di misure antisismiche su tutti gli immobili di tipo abitativo e su quelli utilizzati per le attività produttive, situati sia nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2) sia nelle zone sismiche a minor rischio (zona sismica 3). Tra le spese detraibili per la realizzazione degli interventi antisismici rientrano anche quelle effettuate per la classificazione e verifica sismica degli immobili. La detrazione base è pari al 50% della spesa sostenuta e sale al 70 o 80% (80 o 85% per interventi sulle parti comuni degli edifici condominiali) se dalla realizzazione degli interventi si ottiene una riduzione del rischio sismico di 1 o 2 classi. Le detrazioni si applicano su un ammontare delle spese non superiore a 96.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio e vanno ripartite in 5 quote annuali di pari importo. Il bonus unico spetta per gli interventi sulle parti comuni degli edifici condominiali che si trovano nelle zone sismiche 1, 2 e 3, finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica, ed è pari: - all’80%, se i lavori determinano il passaggio a una classe di rischio inferiore; - all’85%, se gli interventi determinano il passaggio a due classi di rischio inferiori. Per questi interventi la detrazione deve essere ripartita in 10 quote annuali di pari importo ma si applica su un ammontare delle spese non superiore a 136.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio. FONTE IPSOA - Riproduzione Riservata a IPSOA . Regione: Italia - Finanziamenti sostenuti dall'UE Importo del finanziamento : fino a 500.000 € Fonti di finanziamento: Fondi Europei Tipo di finanziamento: Prestito/ garanzia Settore d'investimento: Tutti i settori / generale -Avviamento, Fase iniziale - Tecnologie Pulite - Imprese sociali Categoria di imprese: Impresa in fase di avviamento / lavoratore autonomo - Microimpresa (< 10 dipendenti) - Informazioni supplementari: Destinatari: imprese sociali, comprese quelle che impiegano persone con disabilità, disoccupati di lungo periodo, migranti e richiedenti asilo, start-up innovative a orientamento sociale, alle imprese agricole sociali e alle società che operano sfruttando l’efficienza energetica e la tecnologia delle fonti energetiche rinnovabili. Come funziona ? La decisione di erogare finanziamenti dell'UE è presa dagli istituti finanziari locali, come pure i dettagli sulle condizioni di finanziamento. Il tuo diritto a un riscontro: Hai il diritto di ottenere un riscontro da parte degli istituti finanziari in merito alla loro decisione se concederti o meno il prestito. Ciò può aiutarti a capire meglio la tua posizione finanziaria e ad incrementare le tue possibilità di ottenere finanziamenti in futuro. Puoi rivendicare il tuo diritto e far riferimento all'articolo 431 del regolamento UE sui requisiti patrimoniali del 2013. Assistenza dello Studio Ferrise : Puoi anche contattare i nostri uffici , dove esperti possono offrirti una consulenza su come far finanziare la tua iniziativa di sviluppo e darti un'assistenza su come accedere ai finanziamenti europei. Regione: Italia - Finanziamenti sostenuti dall'UE Importo del finanziamento : da 25 000 € a 7 500 000 € Fonti di finanziamento: Fondi Europei Tipo di finanziamento: Prestito/ garanzia Settore d'investimento: Tutti i settori / generale - Ricerca, sviluppo e innovazione -Avviamento, Fase iniziale Categoria di imprese: Impresa in fase di avviamento / lavoratore autonomo - Microimpresa (< 10 dipendenti) - PMI (10-249 dipendenti) - Imprese da piccole a medie dimensioni (250-499 dipendenti) Come funziona ? La decisione di erogare finanziamenti dell'UE è presa dagli istituti finanziari locali, come pure i dettagli sulle condizioni di finanziamento. Il tuo diritto a un riscontro: Hai il diritto di ottenere un riscontro da parte degli istituti finanziari in merito alla loro decisione se concederti o meno il prestito. Ciò può aiutarti a capire meglio la tua posizione finanziaria e ad incrementare le tue possibilità di ottenere finanziamenti in futuro. Puoi rivendicare il tuo diritto e far riferimento all'articolo 431 del regolamento UE sui requisiti patrimoniali del 2013. Assistenza dello Studio Ferrise : Puoi anche contattare i nostri uffici , dove esperti possono offrirti una consulenza su come far finanziare la tua iniziativa di sviluppo e darti un'assistenza su come accedere ai finanziamenti europei. |
Clicca qui per modificare.
BANDI APERTI
Archivi
June 2022
Autorea cura della Redazione di Eu20 European Network to Local Development |