Il Fondo a sostegno dell'impresa femminile è stato istituito dall’articolo 1, comma 97, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023”), con una dotazione di 40 milioni di euro, al fine di promuovere e sostenere l'avvio e il rafforzamento dell'imprenditoria femminile, la diffusione dei valori dell'imprenditorialità e del lavoro tra la popolazione femminile e di massimizzare il contributo quantitativo e qualitativo delle donne allo sviluppo economico e sociale del Paese.
Il Fondo è istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, che si avvale, in qualità di Soggetto gestore, dell’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A.
A chi si rivolge ?
Il Fondo è volto a sostenere imprese femminili (intese come imprese a prevalente partecipazione femminile e lavoratrici autonome) di qualsiasi dimensione, con sede legale e/o operativa ubicata su tutto il territorio nazionale, già costituite o di nuova costituzione, attraverso la concessione di agevolazioni nell’ambito di una delle due seguenti linee di azione:
incentivi per la nascita e lo sviluppo delle imprese femminili;
incentivi per lo sviluppo e il consolidamento delle imprese femminili.
In particolare, possono beneficiare degli “incentivi per la nascita e lo sviluppo delle imprese femminili” di cui alla precedente lettera a), le imprese femminili costituite da meno di dodici mesi alla data di presentazione della domanda di agevolazione, e le lavoratrici autonome in possesso della partita IVA aperta da meno di dodici mesi alla data di presentazione della domanda di agevolazione. Possono presentare domanda, inoltre, le persone fisiche che intendono costituire una nuova impresa femminile. Possono beneficiare degli “incentivi per lo sviluppo e il consolidamento delle imprese femminili” di cui alla precedente lettera b), le imprese femminili costituite da almeno dodici mesi alla data di presentazione della domanda di agevolazione, e le lavoratrici autonome in possesso della partita IVA aperta da almeno dodici mesi alla data di presentazione della domanda di agevolazione Il Fondo sostiene, inoltre, azioni per la diffusione della cultura e la formazione imprenditoriale femminile, attuate dal Soggetto gestore, sulla base di un piano di attività condiviso con il Ministero, attraverso iniziative per la promozione del valore dell'imprenditoria femminile nelle scuole e nelle università, per la diffusione di cultura imprenditoriale tra le donne, di orientamento e formazione verso percorsi di studio nelle discipline scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche, di sensibilizzazione verso professioni tipiche dell'economia digitale e attraverso azioni di comunicazione per diffondere la cultura femminile d'impresa e promuovere i programmi finanziati dal Fondo stesso.
Cosa finanzia ?
Le agevolazioni sono concesse a fronte di programmi di investimento per la costituzione e l’avvio di una nuova impresa femminile ovvero per lo sviluppo e il consolidamento di imprese femminili, nei seguenti settori:
produzione di beni nei settori dell’industria, dell’artigianato e della trasformazione dei prodotti agricoli;
fornitura di servizi, in qualsiasi settore;
commercio e turismo.
Le iniziative devono, inoltre:
essere realizzate entro ventiquattro mesi dalla data di trasmissione del provvedimento di concessione delle agevolazioni;
prevedere spese ammissibili non superiori a 250.000,00 euro al netto d’IVA per i programmi di investimento che prevedono la costituzione e l’avvio di una nuova impresa femminile, ovvero non superiori a 400.000 euro al netto d’IVA per i programmi di investimento volti allo sviluppo e al consolidamento di imprese femminili.
L’agevolazione
Le agevolazioni sono concesse ai sensi e nei limiti dell’articolo 22 (“Aiuti alle imprese in fase di avviamento”) del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione (Regolamento GBER) ovvero, per le imprese che non soddisfino le condizioni dei cui al predetto articolo 22 del Regolamento GBER, ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione (Regolamento «de minimis») e assumono la forma del contributo a fondo perduto e del finanziamento agevolato, anche in combinazione tra loro.
Il finanziamento, della durata massima di 8 anni, è a tasso zero e non è assistito da forme di garanzia.
La forma e la misura delle agevolazioni sono articolate in funzione delle linee di azione e dell’ammontare delle spese ammissibili previste nei programmi di investimento. In particolare:
per gli incentivi per la nascita e lo sviluppo delle imprese femminili, le agevolazioni assumono la sola forma del contributo a fondo perduto per un importo massimo pari a:
80% delle spese ammissibili e comunque fino a euro 50.000,00, per i programmi di investimento che prevedono spese ammissibili non superiori a euro 100.000,00;
50% delle spese ammissibili, per i programmi di investimento che prevedono spese ammissibili superiori a euro 100.000,00 e fino a euro 250.000,00;
per gli incentivi per lo sviluppo e il consolidamento delle imprese femminili, le agevolazioni assumono la forma sia del contributo a fondo perduto sia del finanziamento agevolato e sono articolate come di seguito indicato:
per le imprese femminili costituite da non più di 36 mesi alla data di presentazione della domanda di agevolazione, le agevolazioni sono concesse fino a copertura dell’’80% delle spese ammissibili, in egual misura in forma di contributo a fondo perduto e in forma di finanziamento agevolato;
per le imprese femminili costituite da oltre 36 mesi alla data di presentazione della domanda di agevolazione, le agevolazioni sono concesse come al punto precedente in relazione alle spese di investimento, mentre le esigenze di capitale circolante costituenti spese ammissibili sono agevolate nella forma del contributo a fondo perduto.
Costituiscono spese ammissibili alle predette agevolazioni le spese relative a immobilizzazioni materiali e immateriali, servizi cloud funzionali ai processi portanti della gestione aziendale, personale dipendente ed esigenze di capitale circolante, alle condizioni e nei limiti stabiliti dal decreto interministeriale.
In aggiunta a tali agevolazioni, per le imprese beneficiarie sono previsti servizi di assistenza tecnico-gestionale, fino all’importo massimo di 5.000,00 euro per impresa fruibile in parte attraverso servizi erogati dal Soggetto gestore, in parte in forma di voucher per l’acquisto di servizi specialistici presso terzi.
Termini , modalità di presentazione delle domande
Le agevolazioni sono concesse con una procedura valutativa a sportello. L’apertura dei termini per la compilazione delle domande a partire dalle ore 10.00 del 5 maggio 2022, per gli interventi per l’avvio di nuove imprese previsti dal Capo II del decreto 30 settembre 2021, e a partire dalle ore 10.00 del 24 maggio 2022, per gli interventi di sviluppo e consolidamento delle imprese previsti dal Capo III del decreto 30 settembre 2021. La presentazione della domanda di agevolazione, a partire dalle ore 10.00 del 19 maggio 2022, per gli interventi per l’avvio di nuove imprese previsti dal Capo II del decreto 30 settembre 2021, e a partire dalle ore 10.00 del 7 giugno 2022, per gli interventi di sviluppo e consolidamento delle imprese previsti dal Capo III del decreto 30 settembre 2021.
La nostra assistenza tecnica alla presentazione della domanda di finanziamento e contributo
Lo Studio Ferrise fornisce assistenza alla presentazione della domanda . L'assistenza può essere : - presentazione della domanda ; - presentazione della domanda, assistenza successiva alla presentazione e rendicontazione del piano di spesa; - presentazione della domanda, assistenza successiva alla presentazione e rendicontazione del piano di spesa, tutoraggio all'attività imprenditoriale . Nel caso si volesse usufruire dell'assistenza basta compilare il seguente modulo di contatto: