Questa misura serve a stimolare la spesa privata in Ricerca e Sviluppo per innovare processi e prodotti e garantire la competitività futura delle imprese Quali vantaggi Credito d’imposta del 25 % su spese incrementali in Ricerca e Sviluppo e del 50 % delle costi dei dipendenti coinvolti nella R&S, riconosciuto fino a un massimo annuale di investimento di 10 milioni di euro per beneficiario e computato su una base fissa data dalla media delle spese in Ricerca e Sviluppo negli anni 2012-2014. Il credito d’imposta può essere utilizzato, anche in caso di perdite, a copertura di un ampio insieme di imposte e contributi. Sono agevolabili tutte le spese relative a ricerca fondamentale, ricerca industriale e sviluppo sperimentale: costi per personale altamente qualificato e tecnico, contratti di ricerca con università, enti di ricerca, imprese, start up e PMI innovative, quote di ammortamento di strumenti e attrezzature di laboratorio, competenze tecniche e privative industriali. La misura è applicabile per le spese in Ricerca e Sviluppo che saranno sostenute nel periodo 2017-2020. Il beneficio è cumulabile con:
Superammortamento e Iperammortamento
Nuova Sabatini
Patent Box
Incentivi alla patrimonializzazione delle imprese (ACE)
Incentivi agli investimenti in Start up e PMI innovative
Fondo Centrale di Garanzia
La misura si rivolge a:
Tutti i soggetti titolari di reddito d’impresa (imprese, enti non commerciali, consorzi e reti d’impresa), indipendentemente dalla natura giuridica, dalla dimensione aziendale e dal settore economico in cui operano
Imprese italiane o imprese residenti all’estero con stabile organizzazione sul territorio italiano che svolgono attività di Ricerca e Sviluppo in proprio o commissionano attività di Ricerca e Sviluppo
Imprese italiane o imprese residenti all’estero con stabile organizzazione sul territorio italiano che svolgono attività di Ricerca e Sviluppo su commissione da parte di imprese residenti all’estero.
Sussiste l’obbligo di documentazione contabile certificata. Al riguardo, con specifico riferimento all’onere di certificazione della documentazione contabile, si precisa che con le modifiche introdotte dalla Legge di Bilancio 2019, con effetto dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2018, il legislatore ha stabilito, da un lato, che sono tenute alla certificazione anche le imprese obbligate per legge al controllo legale dei conti (in precedenza esonerate) e, dall’altro, che l’adempimento di tale onere costituisce condizione (formale) per il riconoscimento e l’utilizzo del credito d’imposta. Ciò ricordato, al fine di eliminare eventuali dubbi in proposito, è il caso di precisare che in sede di rilascio della certificazione della documentazione contabile non è richiesta al soggetto incaricato della revisione legale dei conti (ovvero, nel caso di imprese non tenute al controllo legale dei conti, al soggetto qualificato cui viene richiesta la certificazione) alcuna valutazione di carattere tecnico in ordine all’ammissibilità al credito d’imposta delle attività di ricerca e sviluppo svolte dall’impresa.
Formazione 4.0
Sono ammissibili al credito d’imposta le attività di formazione finalizzate all’acquisizione o al consolidamento, da parte del personale dipendente dell’impresa, delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la realizzazione del processo di trasformazione tecnologica e digitale delle imprese previsto dal “Piano nazionale Impresa 4.0”. Costituiscono in particolare attività ammissibili al credito d’imposta le attività di formazione concernenti le seguenti tecnologie: a) big data e analisi dei dati; b) cloud e fog computing; c) cyber security; d) simulazione e sistemi cyber-fisici; e) prototipazione rapida; f) sistemi di visualizzazione, realtà virtuale (RV) e realtà aumentata (RA); g) robotica avanzata e collaborativa; h) interfaccia uomo macchina; i) manifattura additiva (o stampa tridimensionale); l) internet delle cose e delle macchine; m) integrazione digitale dei processi aziendali. Per quanto riguarda l’individuazione delle spese ammissibili, si ricorda che la disciplina in esame considera rilevanti ai fini del calcolo del beneficio esclusivamente i costi del personale dipendente impegnato nelle attività formative ammissibili; intendendosi per personale dipendente, ai fini del credito d’imposta, il personale titolare di un rapporto di lavoro subordinato (incluso il contratto di apprendistato). Inoltre è ammissibile il costo del personale dipendente impegnato nelle attività di formazione ammissibili come discente. Per quanto riguarda, invece, la misura del beneficio, la disciplina ha fissato i seguenti scaglioni :
Per le microimprese, le piccole e le medie imprese la misura del beneficio è del 50 % per un massimale di investimenti pari a 300.000 euro ;
Per le grandi imprese la misura del beneficio è del 30 % per un massimale di investimenti pari a 200.000 euro .
Sul piano sistematico, il credito d’imposta formazione, sia pur introdotto in via sperimentale per un solo anno, va inquadrato nell’ambito delle altre misure agevolative previste dal “Piano Nazionale Impresa 4.0”, volte ad accompagnare il processo di trasformazione tecnologica e digitale delle imprese: in tal senso, la disciplina agevolativa individua espressamente - e tassativamente - l’elenco delle materie o, più precisamente, delle tecnologie rilevanti per la trasformazione tecnologica e digitale delle imprese, il cui apprendimento o la cui implementazione devono costituire oggetto delle attività formative ai fini della loro ammissibilità al beneficio. Diversamente da analoghi incentivi in materia, pertanto, l’agevolazione in parola non presuppone che ci sia necessariamente un incremento da parte dell’impresa degli investimenti in attività di formazione in sé considerate, rispetto al volume di spese sostenute in precedenza, avendo come obiettivo specifico ed essenziale quello di accrescere le c.d. “competenze 4.0” delle persone (dipendenti) partecipanti al processo aziendale di creazione del valore, in tutte le sue fasi e in tutti i settori produttivi. Nella generalità dei casi, è presumibile che lo svolgimento delle attività formative volte adaccrescere le “competenze 4.0” nelle richiamate tecnologie sia collegato strettamente agli investimenti effettuati (o in corso di realizzazione) nei beni strumentali materiali e immateriali funzionali ai processi di trasformazione tecnologica e digitalizzazione delle aziende. Tuttavia, come già precisato anche nella relazione al citato decreto 4 maggio 2018, occorre ribadire che l’applicazione del credito d’imposta per gli investimenti in formazione del personale è indipendente dall’applicazione delle agevolazioni a titolo di iper ammortamento per gli investimenti in beni strumentali e può, dunque, essere fruita anche da quelle imprese che non abbiano effettuato ancora o non abbiano in programma di effettuare investimenti in tali immobilizzazioni tecniche.
Iperammortamento e super ammortamento
Tali misure servono per supportare e incentivare le imprese che investono in beni strumentali nuovi, in beni materiali e immateriali (software e sistemi IT) funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale dei processi produttivi. I vantaggi sono i seguenti . Iper-ammortamento: supervalutazione degli investimenti in beni materiali nuovi, dispositivi e tecnologie abilitanti la trasformazione in chiave 4.0 acquistati o in leasing effettuati entro il 31 dicembre 2019, secondo queste aliquote:
iperammortamento 170 % se la misura dell'investimento è fino a 2,5 milioni di euro ,
iperammortamento 100 % se la misura dell'investimento è compresa tra i 2,5 milioni di euro ei 10 milioni di euro,
iperammortamento 50 % se la misura dell'investimento è compresa tra i 10 e i 20 milioni di euro
iperammortamento 0 % se la misura dell'investimento è eccedente il limite dei 20 milioni di euro
Superammortamento: supervalutazione del 130% degli investimenti in beni strumentali nuovi acquistati o in leasing, (strumento prorogato solo al 30 giugno 2019 a patto che entro il 31 dicembre 2019 risulti: accettato l'ordine dei beni da parte del fornitore e pagato l'acconto pari almeno 20% del costo di acquisto). Le misure si rivolgono a tutti i soggetti titolari di reddito d’impresa ed esercenti arti e professioni, comprese le imprese individuali assoggettate all’IRI, con sede fiscale in Italia, incluse le stabili organizzazioni di imprese residenti all’estero, indipendentemente dalla forma giuridica, dalla dimensione aziendale e dal settore economico in cui operano. Per gli investimenti in iper-ammortamento superiori a 500.000 € per singolo bene è necessaria una perizia tecnica giurata da parte di un perito o ingegnere iscritti nei rispettivi albi professionali attestante che il bene possiede caratteristiche tecniche tali da includerlo negli elenchi speciali; in alternativa un attestato di conformità rilasciato da un ente accreditato.
Benefici sul personale assunto nelle regioni del Mezzogiorno
I benefici sono consentiti su contratti di lavoro a tempo indeterminato per lavoratori under 35 senza precedente occupazione. Il beneficio consiste in sgravi sul contributo sociali nel modo seguente: • € 8060 per il primo anno di lavoro • € 4030 per il secondo e terzo anno di impiego Sono consentiti inoltre benefici sui contratti di lavoro a tempo indeterminato per ricercatori e laureati con lode con meno di 30 anni: € 8000 per il primo anno di impiego.