Attraverso il Fondo Patrimonio PMI, che sarà attivo fino al 31 dicembre 2020, le imprese di medie dimensioni, in crisi a seguito dell’emergenza causata dal Covid-19, possono ottenere finanziamenti a condizioni vantaggiose destinati ad investimenti, capitale circolante e costi del personale. Il Fondo, in particolare, prevede l’acquisto di obbligazioni o titoli di debito da parte di Invitalia, soggetto gestore, emessi da società di capitali, comprese le cooperative, che hanno effettuato, dopo il 19 maggio 2020, un aumento di capitale pari ad almeno 250.000 euro. Sono ammesse le società con un ammontare di ricavi nell’esercizio 2019 compreso tra i 10 ed i 50 milioni di euro e meno di 250 dipendenti e che hanno subito, a causa della pandemia, una riduzione complessiva dei ricavi.
E’ operativo il Fondo Patrimonio PMI. Istituito dal decreto Rilancio (D.L. 34/2020, articolo 26), il Fondo resterà in funzione fino al 31 dicembre 2020. Obiettivo della misura è quello di garantire, alle imprese entrate in crisi a seguito dell’emergenza causata dal COVID-19, liquidità a condizioni vantaggiose. Il Fondo, che ha una dotazione finanziaria di 4 miliardi di euro, prevede infatti l’acquisto di obbligazioni o titoli di debito da parte di Invitalia, soggetto gestore, emessi da società di capitali, comprese le cooperative, che hanno effettuato, dopo il 19 maggio 2020, un aumento di capitale pari ad almeno 250.000 euro. Quattro i passaggi ai fini dell’ottenimento del finanziamento. Prima l’approvazione della delibera di aumento del capitale sociale e poi quella di emissione di obbligazioni o titoli di debito. Segue la presentazione della domanda a Invitalia per richiedere il finanziamento ed infine il versamento dell’aumento di capitale sociale. La verifica di ammissibilità sarà molto rapida e non è prevista una valutazione del merito creditizio. Leggi anche Patrimonializzazione PMI: al via la corsa per il riconoscimento del tax credit A chi è rivolto Possono richiedere l’intervento del Fondo le società per azioni, società in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata (anche semplificata), società cooperative, società europee e società cooperative europee aventi sede legale in Italia, che: - hanno un ammontare di ricavi nell’esercizio 2019 tra i 10 e i 50 milioni di euro e meno di 250 dipendenti; - hanno subito, a causa della pandemia da Covid-19, una riduzione complessiva dei ricavi nei mesi di marzo e aprile 2020 pari ad almeno il 33% rispetto al medesimo periodo dell’anno precedente; - hanno deliberato, successivamente al 19 maggio 2020 ed entro la data di presentazione della domanda, comunque non oltre il 31 dicembre 2020, un aumento di capitale sociale a pagamento in misura non inferiore a 250.000 euro; - non risultano, al 31 dicembre 2019, impresa in difficoltà ai sensi della normativa comunitaria. Escluse le società o cooperative che operano nei settori bancario, finanziario e assicurativo Secondo quanto chiarito nell’ambito delle FAQ pubblicate da Invitalia, non possono inoltre accedere ai benefici del Fondo, le società che hanno in corso una procedura concorsuale con finalità liquidatorie, non essendo in grado di garantire - tra le altre cose - il rispetto delle obbligazioni che scaturiscono dall’emissione di uno strumento finanziario (in primis, il rimborso dello strumento finanziario emesso). Ammesse invece le società che, a causa della crisi generata dal Coronavirus, hanno aperto successivamente al 31 dicembre 2019, la procedura del concordato preventivo in continuità a patto che il relativo provvedimento di omologa sia stato emesso dal competente Tribunale entro la data del 19 maggio 2020 (data di entrata in vigore del decreto Rilancio) e che le stesse si trovino in situazione di regolarità contributiva e fiscale all'interno di piani di rientro e rateizzazione già esistenti alla suddetta data del 19 maggio 2020. Secondo quanto specificato nelle FAQ pubblicate sul sito di Invitalia, ai fini della determinazione dei requisiti di accesso al Fondo PMI: - nel caso in cui l’istanza venga presentata da una società facente parte di un gruppo, il valore dei ricavi 2019 deve essere definito dalla somma dei ricavi registrati da tutte le società del gruppo, se si redige bilanci a livello consolidato, al netto delle operazioni infragruppo (valore dei ricavi aggregato); - per numero di dipendenti si intende il numero di persone presenti in azienda al 31 dicembre 2019, inquadrate a tempo determinato o indeterminato e iscritte nel libro matricola, cioè legate all’impresa con contratti che prevedono il vincolo di dipendenza. Nel caso in cui l’istanza venga presentata da una società facente parte di un gruppo, la verifica del numero di dipendenti, intesi come prima, è effettuata a livello di gruppo. Il numero dei dipendenti deve essere determinato tenendo conto dei dipendenti a tempo determinato o indeterminato, iscritti nel libro matricola e legati all’impresa da forme contrattuali che prevedono il vincolo di dipendenza, dei proprietari gestori (imprenditori individuali) e dei soci che svolgono attività regolare nell’impresa e che percepiscono un compenso per l’attività svolta diverso da quello di partecipazione agli organi amministrativi della società. Non dovrà invece tener conto di: apprendisti con contratto di apprendistato e le persone con contratto di formazione o con contratto di inserimento; dipendenti in cassa integrazione straordinaria; lavoratori utilizzati mediante somministrazione (cd “interinali”); durata dei congedi di maternità o parentali. Come interviene il Fondo Il Fondo Patrimonio PMI interviene acquistando obbligazioni o altri titoli di debito di nuova emissione (il valore nominale del singolo titolo o obbligazione non deve essere a 10.000 euro). L’ammontare massimo dei titoli sottoscritti dal Fondo sarà pari al minore tra 3 volte l'aumento di capitale privato ed il 12,5% del fatturato 2019. Esempio La società X, con ricavi nel 2019 pari a 10 milioni di euro, a fronte dell’aumento di capitale sociale di 500.000 euro può richiedere al Fondo Patrimonio PMI la sottoscrizione di un prestito obbligazionario subordinato fino a 1 milione e 250mila euro, che corrisponde al minore importo tra 3 volte l’aumento di capitale (1,5 milioni di euro) e il 12,5% dei ricavi (1,25 milioni). Il finanziamento ricevuto deve essere destinato a costi di personale, investimenti o capitale circolante impiegati in stabilimenti produttivi e attività imprenditoriali che siano localizzati in Italia. In nessun caso potrà essere utilizzato per il pagamento di debiti pregressi. Se le società hanno ottenuto ulteriori aiuti in termini di garanzie o di tassi di interesse nell’ambito del “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del Covid-19” la somma degli importi garantiti, dei prestiti agevolati e dell’ammontare degli strumenti finanziari sottoscritti non potrà superare il maggior valore tra: - il 25% del fatturato 2019; - il doppio dei costi del personale del 2019 (da bilancio o da dati certificati in caso di bilancio non ancora approvato) - il fabbisogno di liquidità della società per i 18 mesi successivi alla concessione dell’aiuto. Rimborso Il rimborso del prestito dovrà avvenire entro 6 anni, fatta salva la facoltà di rimborso anticipato dopo 3 anni. L’impresa paga interessi annuali molto bassi pari a 1,75% per il primo anno, 2% per il secondo e terzo anno e 2,50% per i restanti tre anni. Gli interessi maturano e sono corrisposti con periodicità annuale. Gli interessi, tuttavia, su richiesta specifica, possono essere capitalizzati e corrisposti in un’unica soluzione alla scadenza. La società, fino al rimborso integrale del finanziamento, deve fornire ogni 3 mesi un rendiconto periodico che attesti il rispetto delle condizioni, dei termini e degli impegni assunti. Premialità Alla società potrà essere riconosciuta una riduzione del valore di rimborso degli strumenti finanziari, pari al 5% per ciascuno dei seguenti impegni ed integralmente adempiuto: 1) mantenimento della base occupazionale in forza al 31 dicembre 2019, presso stabilimenti produttivi che siano localizzati in Italia, fino all’integrale rimborso del finanziamento; 2) investimenti per la tutela ambientale, finalizzati a ridurre i consumi energetici e le emissioni di gas serra o alla riqualificazione energetica degli edifici, per un importo non inferiore al 30% dell’ammontare degli strumenti Finanziari sottoscritti, effettuati entro la data di rimborso del titolo stesso; 3) investimenti in tecnologie abilitanti dell’industria 4.0 per un importo non inferiore al 30% dell’ammontare degli strumenti finanziari sottoscritti, effettuati entro la data di rimborso del titolo stesso. La riduzione del valore di rimborso degli strumenti Finanziari non potrà comunque essere superiore complessivamente agli importi degli aiuti de minimis concedibili ai sensi Regolamento (UE) 1407/2013 e se rilevante, del Regolamento (UE) 1408/2013 e del Regolamento (UE) 717/2014. Come si presenta la domanda La domanda di finanziamento deve essere presentata tramite la piattaforma Invitalia dopo che la società ha effettuato l’aumento del capitale e ha deliberato l’emissione dell’obbligazione o del titolo di debito. Per concludere la presentazione della domanda è necessario disporre di una firma digitale e di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) del legale rappresentante della società. Al termine della procedura on line viene assegnato un protocollo elettronico. Invitalia, entro 10 giorni dal ricevimento della domanda, procede alle verifiche di ammissibilità, chiedendo eventualmente integrazioni in caso di necessità (da fornire entro 10 giorni). In caso di esito positivo delle verifiche, Invitalia, entro i 10 giorni successivi, procede alla sottoscrizione dei titoli emessi ed al versamento del prezzo di sottoscrizione. Al momento della presentazione dell’istanza di accesso al Fondo, è obbligatorio trasmettere la delibera di assemblea straordinaria dei soci ovvero del Consiglio di Amministrazione di aumento a pagamento e sottoscrizione del capitale sociale. Non è obbligatorio trasmettere la documentazione attestante l’avvenuto versamento dell’importo in aumento del capitale effettuato: il versamento dovrà avvenire entro 10 giorni dall’esito positivo del procedimento istruttorio, termine entro il quale l’impresa dovrà produrre la documentazione contabile attestante l’avvenuto integrale versamento (necessaria per il perfezionamento dell’operazione e, quindi, per la sottoscrizione da parte di Invitalia degli strumenti finanziari emessi e contestuale erogazione del loro controvalore nominale). Gli step ai fini del finanziamento 1. Approvazione della delibera di aumento del capitale sociale a pagamento 2. Approvazione della delibera di emissioni di obbligazioni o altri titoli di debito (il valore nominale del singolo titolo o obbligazione non deve essere a 10.000 euro) 3. Presentazione domanda a Invitalia per richiedere il finanziamento del Fondo Patrimonio PMI 4. Versamento dell’aumento di capitale sociale. Il Ministero dello Sviluppo Economico con la circolare n. 239062 del 22 settembre 2020, ha chiarito che, in riferimento alle domande di agevolazione relative alla Nuova Sabatini presentate dalle imprese alle banche e agli intermediari finanziari a decorrere dalla data del 17 luglio 2020, il contributo complessivo è erogato dal Ministero dello Sviluppo Economico alla PMI beneficiaria in un’unica soluzione, con le modalità e nei termini previsti dalla vigente disciplina della misura agevolativa per l’erogazione della prima quota.
Il Ministero dello Sviluppo Economico ha pubblicato la circolare n. 239062 del 22 settembre 2020 contenente indicazioni e chiarimenti in merito alle modalità di applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 39, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 relativi alla misura “Nuova Sabatini”. In particolare la circolare evidenzia che l’articolo 39, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, ha modificato la disciplina relativa alla misura agevolativa di cui all’articolo 2 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e successive modifiche e integrazioni (cosiddetta Nuova Sabatini), innalzando, a decorrere dal 17 luglio 2020, l’importo del finanziamento, a fronte del quale il contributo pubblico è erogato all’impresa beneficiaria in un’unica soluzione, da 100.000 a 200.000 euro. Pertanto, con la circolare, sono fornite le istruzioni operative relative all’innovazione normativa introdotta. Finanziamenti di importo non superiore a 200 mila euro In riferimento alle domande di agevolazione presentate dalle imprese alle banche e agli intermediari finanziari a decorrere dalla data del 17 luglio 2020, il contributo complessivo è erogato dal Ministero dello Sviluppo Economico alla PMI beneficiaria in un’unica soluzione, con le modalità e nei termini previsti dalla vigente disciplina della misura agevolativa per l’erogazione della prima quota. Ciò ha comportato una modifica alla circolare direttoriale n. 14036 del 15 febbraio 2017 e precisamente dell’ultimo periodo del punto 13.3. In definitiva viene stabilito che: “In relazione alle domande di agevolazione presentate dalle imprese alle banche e agli intermediari finanziari a decorrere dalla data del 1° maggio 2019, nel caso in cui l’importo del finanziamento deliberato in favore della PMI non è superiore a 100.000,00 euro, nonché in relazione alle domande presentate dalle imprese alle banche e agli intermediari finanziari a decorrere dalla data del 17 luglio 2020, nel caso in cui l’importo del finanziamento deliberato in favore della PMI non è superiore a 200.000,00 euro, il Ministero, ricevuto il modulo RU, procede, entro sessanta giorni, ad erogare il contributo in conto impianti di cui al punto 8.1 in un’unica soluzione, adottando le medesime modalità di verifica già previste per l’erogazione della prima quota di contributo, fermo restando il rispetto dei limiti dell’effettiva disponibilità di cassa. Ai fini della predetta modalità di erogazione del contributo in un’unica soluzione, non rilevano eventuali variazioni in diminuzione dell’ammontare del finanziamento oggetto di delibera conseguenti alla stipula del contratto con la banca o intermediario finanziario, ovvero alla realizzazione di un investimento di importo inferiore rispetto a quello preventivato dalla PMI in sede di domanda.” Per determinare l’ammontare esatto del contributo, rileva quindi esclusivamente, l’importo del finanziamento deliberato in favore della PMI da parte di una banca o intermediario finanziario. |
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