Il cumulo del credito di imposta per investimenti nel Mezzogiorno e del credito di imposta per investimenti in beni strumentali è ammissibile, a condizione che tale cumulo non porti al superamento del costo sostenuto per l'investimento. Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 360 del 16 settembre 2020. Il credito d'imposta per investimenti nel Mezzogiorno è infatti cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, sempre che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.
L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risposta a interpello n. 360 del 16 settembre 2020 riguardante il cumulo del credito di imposta per investimenti nel Mezzogiorno e del credito di imposta per investimenti in beni strumentali. L’articolo 1, della Legge n. 208 del 2015 ha istituito un credito di imposta a favore delle imprese che, a decorrere dal 1° gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2020, effettuano l'acquisizione, anche mediante contratto di locazione finanziaria, di beni strumentali nuovi, in particolare macchinari, impianti e attrezzature varie, facenti parte di un progetto di investimento iniziale e destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Molise, Sardegna e Abruzzo. Il credito d'imposta è cumulabile con aiuti de minimis e con altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto i medesimi costi ammessi al beneficio, a condizione che tale cumulo non porti al superamento dell'intensità o dell'importo di aiuto più elevati consentiti dalle pertinenti discipline europee di riferimento. Secondo la Legge di Bilancio 2020, alle imprese che a decorrere dal 1° gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, ovvero entro il 30 giugno 2021 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2020 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, effettuano investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato è riconosciuto un credito d'imposta alle condizioni e nelle misure stabilite dai commi 188, 189 e 190 in relazione alle diverse tipologie di beni agevolabili. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto. La disciplina del credito di imposta per investimenti nel Mezzogiorno prevede quindi la cumulabilità, a determinate condizioni, di tale beneficio con altri gli aiuti di Stato, non escludendo espressamente la possibilità di cumulo con misure di carattere generale. Pertanto, in relazione alla cumulabilità del credito di imposta per investimenti nel Mezzogiorno e del credito di imposta per investimenti in beni strumentali introdotto dalla legge di Bilancio 2020, è stato evidenziato che, in relazione ai medesimi investimenti, sia possibile cumulare i due benefici, a condizione che tale cumulo non porti al superamento del costo sostenuto per l'investimento. Incentivi fino all’85% della spesa per le piccole imprese del Mezzogiorno, la conferma arriva dall’Agenzia delle Entrate con la risposta n. 360 del 16 settembre 2020. E’ possibile presentare le domande per richiedere il tax credit librerie riferito al 2019. Le istanze devono essere inviate esclusivamente tramite il sistema predisposto dalla Direzione Generale Biblioteche e diritto d'autore del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, previa registrazione (obbligatoria anche per chi ha presentato istanza o effettuato l’accesso al portale nel 2019). La finestra per la presentazione delle domande, aperta il 24 settembre 2020, si chiuderà il 23 ottobre 2020.
Attiva dal 24 settembre 2020 la procedura telematica per la presentazione delle domande per il riconoscimento del tax credit librerie per il 2019. Gli esercenti interessati devono farne richiesta alla Direzione Generale Biblioteche e diritto d'autore del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo (MiBACT) entro il 23 ottobre 2020. Chi può presentare domanda Il credito d’imposta (istituito dalla legge di Bilancio 2018 e disciplinato dal decreto interministeriale n. 215 del 23 aprile 2018) spetta agli esercenti di attività commerciali che operano nel settore della vendita al dettaglio di libri in esercizi specializzati con codice ATECO principale 47.61 o 47.79.1. Secondo quanto indicato nell’ambito delle FAQ pubblicate dalla Direzione Generale Biblioteche e diritto d'autore, i predetti codici principali devono essere posseduti al momento della presentazione della domanda. Sono ammessi al beneficio gli esercenti che: - abbiano sede legale nello Spazio Economico Europeo; - siano soggetti a tassazione in Italia per effetto della loro residenza fiscale, ovvero per la presenza di una stabile organizzazione in Italia, cui sia riconducibile l'attività commerciale cui sono correlati i benefici; - abbiano sviluppato nel corso dell'esercizio finanziario precedente ricavi derivanti da cessione di libri, pari ad almeno il 70% dei ricavi complessivamente dichiarati. La soglia del 70% dei ricavi sul totale dei ricavi complessivamente dichiarati è da riferirsi alla somma dei ricavi derivanti da cessione di libri sia nuovi che usati nel loro complesso, mentre per “ricavi complessivamente dichiarati” si intendono i ricavi derivanti dalla gestione caratteristica dell’attività, risultanti dall’esercizio finanziario precedente la richiesta (cfr. FAQ pubblicate dalla Direzione Generale Biblioteche e diritto d'autore). Parametri per il calcolo del credito d’imposta Il credito d'imposta è parametrizzato, con riferimento al singolo punto vendita e riferito alle seguenti voci: - IMU (massimale 3.000 euro); - TASI (massimale 500 euro); - TARI (massimale 1.500 euro); - imposta sulla pubblicità (massimale 1.500 euro); - tassa per l’occupazione di suolo pubblico (massimale 1.000 euro); - spese per locazione (massimale 8.000 euro, al netto dell’IVA). In tale voce rientrano il pagamento del canone e delle eventuali spese accessorie (ad esempio: spese registrazione contratto, ecc.); - spese per mutuo (massimale 3.000 euro). In tale voce rientrano il pagamento della rata di mutuo, per la parte relativa al capitale al netto degli interessi (per acquisto o ristrutturazione) e le eventuali spese accessorie (ad esempio: spese notarili, di perizia, assicurativi, ecc.). Le spese per il leasing immobiliare non rientrano nella parametrizzazione del credito di imposta; - contributi previdenziali e assistenziali per i dipendenti (massimale 8.000 euro). Sono esclusi i contributi previdenziali INPS pagati dai soci e quelli obbligatori per i titolari di librerie. Le voci devono riferirsi agli importi dovuti e pagati nell’anno 2019. Importo credito d’imposta Il credito d'imposta è riconosciuto fino ad un massimo di: - 20.000 euro per gli esercenti di librerie che non risultano ricomprese in gruppi editoriali dagli stessi direttamente gestite; - 10.000 euro per gli altri esercenti. Con riferimento a ciascun gruppo editoriale che ricomprenda una o più librerie gestite direttamente, il credito di imposta può essere riconosciuto complessivamente, per ciascun anno, per un importo massimo pari al 2,5% delle risorse disponibili. Invio delle domande Le domande per richiedere il credito d’imposta devono essere presentate entro il 23 ottobre 2020 (ore 12:00), esclusivamente tramite il sistema “TaxCredit Librerie”, previa registrazione al portale https://taxcredit.librari.beniculturali.it. La registrazione dovrà essere effettuata ex-novo anche dai soggetti che hanno presentato istanza o effettuato l’accesso al portale nell’anno 2019. "Patrimonio Rilancio": approvato il sostegno per la ricapitalizzazione delle grandi imprese18/9/2020 La Commissione europea ha approvato un regime italiano con una dotazione di bilancio complessiva di 44 miliardi di euro destinato a sostenere le grandi imprese colpite dalla pandemia di coronavirus. Il regime si articola in quattro misure, che sono state approvate ai sensi del quadro temporaneo in materia di aiuti di Stato.
Le misure italiane di sostegno Il sostegno è in favore delle grandi imprese particolarmente colpite dalla pandemia di coronavirus, da realizzare attraverso strumenti di ricapitalizzazione, in particolare strumenti di capitale e strumenti ibridi di capitale (obbligazioni convertibili e debiti subordinati) e al fine di sostenere la solvibilità di un'ampia gamma di imprese aiutandole a garantire il proseguimento delle loro attività e a sostenere l'occupazione. Le misure previste dal regime consistono in: - conferimenti in capitale; - obbligazioni obbligatoriamente convertibili; - obbligazioni convertibili, su richiesta del beneficiario o dell'obbligazionista; - debiti subordinati. Le quattro misure sono amministrate da "Patrimonio Rilancio", una società veicolo ad hoc. La Commissione ha constatato che il regime notificato dalle autorità italiane è compatibile con le condizioni previste dal quadro temporaneo ed è necessaria, opportuna e proporzionata a quanto necessario per porre rimedio al grave turbamento dell'economia di uno Stato membro in linea con l'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del TFUE. Misure di ricapitalizzazione Per quanto riguarda le misure di ricapitalizzazione, è previsto che: - il sostegno sia messo a disposizione delle imprese se risulta necessario per il mantenimento delle attività, se non è disponibile nessun'altra soluzione adeguata e se è nell'interesse comune intervenire; - il sostegno si limita all'importo necessario per garantire la sostenibilità dei beneficiari e non va al di là del ripristino della struttura patrimoniale precedente la pandemia di coronavirus; - il regime prevede una remunerazione adeguata per lo Stato; - le condizioni che governano le misure incentivano i beneficiari e/o i loro proprietari a rimborsare il sostegno quanto prima possibile. La Commissione comunica inoltre che sono in atto misure di salvaguardia al fine di garantire che i beneficiari non usufruiscano indebitamente degli aiuto di Stato a scapito della concorrenza leale nei mercati interni, prevedendo ad esempio il divieto di acquisizioni, per evitare espansioni commerciali aggressive. Allo stesso scopo, gli aiuti a favore di un'impresa che dovessero essere superiori alla soglia di 250 milioni di euro, dovranno essere notificati separatamente e valutati individualmente. Strumenti di debito subordinato Per quanto riguarda gli aiuti sotto forma di strumenti di debito subordinato, è stabilito che gli stessi: - non devono superare i limiti relativi al fatturato e alle spese salariali dei beneficiari previsti dal quadro temporaneo, - possono essere concessi soltanto entro la fine del 2020. Inoltre sono ammissibili all'aiuto nell'ambito di questo regime solo le imprese che non erano considerate in difficoltà al 31 dicembre 2019. Fonte PSOA Descrizione completa del bando
La Regione del Veneto ha approvato il presente bando, che implementa la Sub-azione C): "investimenti innovativi nel settore ricettivo-turistico." dell'Azione 3.3.4. Il bando è finalizzato a promuovere e sostenere investimenti innovativi in ambito digitale nel sistema ricettivo turistico che favoriscano l’innovazione e la differenziazione dell’offerta e dei prodotti turistici dell’impresa in modo da consentirne la rigenerazione e il riposizionamento. Soggetti beneficiari Possono presentare domanda di sostegno le micro, piccole e medie imprese (PMI), indipendentemente dalla loro forma giuridica, che: a) sono regolarmente iscritte nel registro delle imprese o al R.E.A. e attive presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, competente per territorio alla data del 31 dicembre 2019 e ivi risultare regolarmente iscritte come “Attiva”; le imprese aventi sede legale in altro Stato comunitario devono essere in possesso di analoghi requisiti in conformità alla legislazione ivi vigente; b) gestiscono e/o sono proprietarie di strutture ricettive attive, la cui sede operativa, nella quale realizzare il progetto, rientra negli ambiti territoriali della Regione del Veneto; Tipologia di interventi ammissibili Ai fini del presente bando sono ammissibili a contributo standard (voucher), per un massimo di euro 6.000 per ciascuna impresa, diverse tipologie di interventi, tra loro combinabili, salvo gli interventi di cui al punto d) che sono obbligatori: a) fino ad euro 3.500 per interventi innovativi per attività di acquisto/consulenza relativi alle seguenti voci: - hardware/software per videoconferenze; - sistemi e soluzioni per lo smartworking e il telelavoro; - internet delle cose e delle macchine; - cloud, fog e quantum computing; - cyber security, risk management e business continuity; - intelligenza artificiale e machine learning; - soluzioni tecnologiche per la navigazione immersiva, interattiva e partecipativa (realtà aumentata, realtà virtuale e ricostruzioni 3D); - soluzioni tecnologiche per la gestione e il coordinamento dei processi aziendali con elevate caratteristiche di integrazione delle attività (ad es. ERP, MES, PLM, SCM, CRM, incluse le tecnologie di tracciamento, ad es. RFID, barcode, etc); - sistemi di pagamento mobile e/o via Internet; - soluzioni tecnologiche digitali (ad esempio app, beacon, etc.) per favorire forme di distanziamento sociale dettate dalle misure di contenimento legate all’emergenza sanitaria da Covid-19; b) fino ad euro 1.000 per interventi volti a favorire la connettività a banda ultra larga per l’impresa ricettiva; c) fino ad euro 3.500 per aggiornamento del sito web della struttura ricettiva alle principali lingue degli ospiti della destinazione così come risultanti dalle statistiche ufficiali della Regione del Veneto e/o adeguamento a standard di sicurezza, interoperabilità e accessibilità del sito web ovvero senza barriere architettoniche informatiche, che consentono quindi l’utilizzo e l’accesso ai servizi anche a coloro che sono affetti da disabilità temporanee e non e che quindi utilizzano tecnologie ausiliarie; d) - da euro 600 fino a euro 1.000 intervento obbligatorio per le strutture ricettive alberghiere alberghi o hotel, villaggi-albergo, residenze turistico-alberghiere, alberghi diffusi e per strutture ricettive all’aperto: villaggi turistici, campeggi, per software di performance su occupazione posti letto/camere, ADR, REVPAR utilizzabile anche a livello di destinazione; - da euro 600 fino a euro 1.000 intervento obbligatorio per le strutture ricettive complementari alloggi turistici, case per vacanze, unità abitative ammobiliate ad uso turistico, bed & breakfast, rifugi alpini e per strutture ricettive in ambienti naturali, per software per la di trasmissione contestuale dei dati relativi alla statistica turistica, ai dati di PS relativi agli ospiti della struttura ricettiva e i dati relativi all’imposta di soggiorno ove applicata nella destinazione. e) fino ad euro 500 per interventi di assistenza tecnica per l’utilizzo dei software di cui al punto precedente o per l’utilizzo del Destination Management System regionale ove adottato dalla destinazione o da rete di imprese a cui la struttura ricettiva fa riferimento. Sono ammissibili le spese direttamente imputate al piano di interventi, coerenti con l’attività dell’impresa, e con le finalità del bando, sostenute e pagate dal soggetto beneficiario. Entità e forma dell'agevolazione Sono ammissibili gli interventi con importi complessivi di spesa ammissibile con un minimo di euro 2.000 fino ad un massimo di euro 6.000. L'intensità massima dell’aiuto previsto, nella forma di contributo in conto capitale, è del 100% della spesa ammissibile per la realizzazione del piano di interventi. Scadenza L’apertura dei termini per l’accreditamento è prevista dal giorno lunedì 23 novembre 2020. L’apertura dei termini per la compilazione e la presentazione della domanda di sostegno è prevista a partire dalle ore 10.00 del giorno mercoledì 25 novembre 2020, fino alle ore 17.00 del giorno mercoledì 23 dicembre 2020. Il bando è finalizzato a sostenere le piccole e medie imprese turistico-ricettive del Veneto che abbiano dovuto o debbano sostenere interventi per adeguare le proprie strutture al rispetto delle prescrizioni igienico-sanitarie previste dalle normative nazionali e dalle linee guida per la riapertura e l’ordinario svolgimento delle attività turistiche, recepite con Ordinanza del Presidente della Giunta regionale del Veneto, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.
Soggetti beneficiari Possono presentare domanda di sostegno le micro, piccole e medie imprese (PMI), indipendentemente dalla loro forma giuridica, che: a) sono regolarmente iscritte nel registro delle imprese o al R.E.A. e attive presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, competente per territorio alla data del 31 dicembre 2019 e ivi risultare regolarmente iscritte come “Attiva”; le imprese aventi sede legale in altro Stato comunitario devono essere in possesso di analoghi requisiti in conformità alla legislazione ivi vigente; b) gestiscono e/o sono proprietarie di strutture ricettive attive e classificate come indicato di seguito, la cui sede operativa, nella quale realizzare il progetto, rientra negli ambiti territoriali della Regione del Veneto. Le strutture ricettive sono: a) strutture ricettive alberghiere: alberghi o hotel, villaggi-albergo, residenze turistico-alberghiere, alberghi diffusi; b) strutture ricettive all’aperto: villaggi turistici, campeggi; c) strutture ricettive complementari: alloggi turistici, case per vacanze, unità abitative ammobiliate ad uso turistico, bed & breakfast e rifugi alpini; d) strutture ricettive in ambienti naturali. Ogni impresa può presentare una sola manifestazione d’interesse. Tipologia di interventi ammissibili Ai fini del presente bando sono ammissibili al sostegno gli interventi finalizzati ad adeguare le strutture turistico-ricettive al rispetto delle prescrizioni igienico-sanitarie previste dalle normative nazionali e dalle linee guida per la riapertura e l’ordinario svolgimento delle attività turistiche, recepite con Ordinanza del Presidente della Giunta regionale del Veneto, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. In particolare sono ammissibili le spese - direttamente imputate al progetto, coerenti con l’attività dell’impresa, e con le finalità del bando - sostenute e pagate dal soggetto beneficiario per l’acquisto e l’installazione di macchinari e dotazioni, nonché per la fornitura di servizi relativamente a: a) Macchinari e dotazioni per sanificazione e igienizzazione (es. lampade UV, macchine ad ozono, termorilevatori , ecc.); b) Interventi da parte di ditte specializzate per: - attività di pulizia e sanificazione della struttura; - attività di sanificazione degli impianti ad aria condizionata; c) Bagni chimici separati; d) Distanziatori e strumenti di protezione per offerta ristorativa; e) Dotazioni e presidi medico-sanitari e di primo soccorso; f) Materiali di igienizzazione e dispositivi di protezione individuali per personale e clienti. Le spese di cui alla lettera f) non possono superare il 20% della spesa complessiva ammissibile. Per essere ritenuti ammissibili gli interventi da sovvenzionare devono essere stati attuati – o essere attuati - a partire dal 1 marzo 2020. Entità e forma dell'agevolazione Sono ammissibili gli interventi con importi complessivi di spesa ammissibile non inferiori a € 5.000 e fino ad un massimo di € 20.000. Con il presente bando si stabilisce che l’intensità massima dell’aiuto previsto, nella forma di contributo in conto capitale, è del 70% della spesa ammissibile per la realizzazione delle iniziative in progetto. Scadenza La compilazione della manifestazione d’interesse è possibile a partire dalle ore 10.00 del giorno martedì 13 ottobre 2020, fino alle ore 17.00 del giorno martedì 27 ottobre 2020. La conferma della stessa tramite le istruzioni indirizzate alla casella di posta PEC del richiedente dovrà essere effettuata non oltre le ore 17.00 del giorno giovedì 29 ottobre 2020. Area Geografica: Veneto Scadenza: PROSSIMA APERTURA | In fase di attivazione Beneficiari: PMI, Micro Impresa Settore: Artigianato, Commercio, Industria, Servizi/No Profit, Agroindustria/Agroalimentare Spese finanziate: Attrezzature e macchinari Agevolazione: Contributo a fondo perduto PRATICA COMPLESSA Consigliata l’istruzione della pratica da parte di un utente esperto in materia Descrizione completa del bando La Regione Veneto e Unioncamere del Veneto, in considerazione della situazione di emergenza sanitaria determinata dalla diffusione del COVID-19 e la conseguente necessità da parte delle imprese di dotarsi di DPI (Dispositivi di Protezione Individuale) e strumenti di prevenzione per la messa in sicurezza dei lavoratori, mettono a disposizione la somma di euro 3.000.000 per il riconoscimento alle imprese del rimborso delle spese sostenute. Soggetti beneficiari Possono accedere ai benefici le imprese dei settori industria, artigianato, commercio e servizi che: 1) abbiano sede principale o secondaria in Veneto e siano iscritte al Registro delle Imprese di una delle province della regione; 2) siano micro, piccole e medie imprese. Tipologia di interventi ammissibili ono ammissibili al rimborso di cui al presente Bando le spese sostenute dalle imprese per l’acquisto di DPI le cui caratteristiche tecniche rispettano tutti i requisiti di sicurezza di cui alla vigente normativa e per l’acquisizione di strumenti di prevenzione della diffusione del Covid-19. A tal fine, sono ammissibili le seguenti tipologie: LINEA 1 – Spese per investimenti - dispositivi per la rilevazione della temperatura corporea; - attrezzature per la sanificazione e igienizzazione dei locali; - strumenti di aerazione, sia tramite apparecchi di filtraggio e purificazione dell’aria, sia attraverso l’installazione di sistemi di aerazione meccanica alternativi al ricircolo; - pannelli divisori, pareti mobili, nonché arredi atti a garantire il rispetto delle misure di distanziamento sociale tra i lavoratori prescritte dalla normativa. LINEA 2 – Spese correnti - mascherine filtranti, chirurgiche, FFP1, FFP2 e FFP3; - guanti in lattice, in vinile e in nitrile; - dispositivi per protezione oculare; - indumenti di protezione, quali tute e/o camici; - calzari e/o sovrascarpe; - cuffie e/o copricapi; - detergenti e soluzioni disinfettanti/antisettici; - servizi di disinfezione e sanificazione dei locali. Entità e forma dell'agevolazione Il contributo è pari al 80% delle spese sostenute sino ad un importo massimo di 4.000 euro, corrispondente ad una spesa ammissibile pari o superiore a 5.000 euro. La dotazione finanziaria della LINEA 1 è pari a 2.000.000 di euro, la dotazione finanziaria della LINEA 2 è pari a 1.000.000 di euro. Scadenza La domanda può essere presentata dalle ore 8:00 del 28 settembre 2020 alle ore 21:00 del 28 ottobre 2020. POR FESR 2014/2020. Azione 3.3.4. Finanziamento a fondo perduto fino all'80% per lo sviluppo di aggregazioni di PMI per favorire la ripresa della domanda turistica della Regione.
Area Geografica: Veneto Scadenza: PROSSIMA APERTURA | In fase di attivazione Beneficiari: Associazioni/Onlus/Consorzi, PMI, Micro Impresa Settore: Servizi/No Profit, Turismo Spese finanziate: Promozione/Export, Consulenze/Servizi Agevolazione: Contributo a fondo perduto PRATICA COMPLESSA Consigliata l’istruzione della pratica da parte di un utente esperto in materia Descrizione completa del bando Il bando prevede interventi di attivazione, sviluppo, consolidamento di aggregazioni di PMI, quali Reti di imprese, Associazioni temporanee di impresa (ATI), Associazioni temporanee di scopo (ATS), Consorzi per la realizzazione di interventi su mercati nazionali e internazionali – gestiti in modo unitario e con una reale e concreta progettualità comune e condivisa – che favoriscano la ripresa della domanda turistica, dopo l’emergenza COVID 19, verso destinazioni e prodotti turistici della regione in linea con l’immagine coordinata della Regione «Veneto, the Land of Venice». Soggetti beneficiari Potranno accedere al sostegno del presente bando, le aggregazioni di imprese che, al momento della presentazione della domanda, risultino costituite nella forma di: - Rete di imprese: contratto di rete con soggettività giuridica (cd. Rete soggetto) o senza soggettività giuridica (cd Rete contratto), - Associazione temporanee di impresa (ATI) o Associazioni temporanee di scopo (ATS), - Consorzio (e società consortili), attraverso l’individuazione puntuale delle imprese consorziate che aderiscono al progetto. Sono ammesse al sostegno le sopra citate aggregazioni composte da almeno 15 (quindici) micro, piccole e medie imprese (PMI), indipendentemente dalla loro forma giuridica. Tipologia di interventi ammissibili Il bando contempla due tipologie di interventi, una rivolta alla valorizzazione delle destinazioni turistiche e quindi a favore di aggregazioni di imprese fortemente rappresentative delle destinazioni interessate e con una vera e propria regia dell’OGD di riferimento e una rivolta alla promozione di prodotti turistici trasversali a più destinazioni del Veneto e che presuppone quindi un partenariato attivo e consapevole da parte delle OGD interessate. Per questa seconda fattispecie, saranno considerati coerenti con gli obiettivi del presente bando, in via prioritaria e non esclusiva, i progetti trasversali a carattere regionale – in cui vi sia un riferimento ad uno o più siti UNESCO - relativi alla meeting industry, al prodotto cycling in the land of Venice, a prodotti che abbinino su base regionale l’offerta turistica con quella culturale e creativa e progetti relativi a prodotti turistici “slow&green”. In particolare saranno concessi contributi per sostenere le seguenti tipologie di interventi: a) analisi di supporto a strategie volte a favorire il ritorno della domanda nazionale ed internazionale. Nel caso di mercati esteri questi dovranno essere compresi tra quelli individuati dal PST e dal PTA come Paesi obiettivo con priorità per i mercati di lingua tedesca e/o nord europea. Saranno ammesse le attività di sviluppo dei social network all’estero finalizzate allo sviluppo dei rapporti con i Tour Operator stranieri, nonché allo sviluppo di accordi contrattuali; b) coordinamento e gestione del progetto in relazione alle attività da svolgere nel mercato domestico (italiano) e negli altri Paesi obiettivo; c) attività di promozione commerciale quali la creazione e gestione di incontri fra la domanda e l’offerta, la partecipazione ad eventi promozionali e manifestazioni fieristiche, la pianificazione di iniziative di incoming di Tour Operator e di press tour e di coinvolgimento di influencer nazionali e/o internazionali il cui valore sia certificato da un elevato standard di notorietà, nei territori/destinazioni dove hanno sede le imprese dell’aggregazione. Entità e forma dell'agevolazione Il sostegno complessivo, a fondo perduto, è assegnato in misura pari al 80% della spesa ammessa effettivamente sostenuta e pagata per la realizzazione del progetto per le spese in regime “de minimis” e nella misura del 50% delle spese ammesse ed effettivamente sostenute in regime di esenzione. Tali percentuali di aiuto saranno applicate ad una spesa rendicontata e ammessa a sostegno fino ad un massimo di euro 750.000, IVA esclusa. Non sono ammesse le domande di sostegno i cui progetti comportino spese ritenute ammissibili inferiori ad euro 200.000. Scadenza L’apertura dei termini per la compilazione e la presentazione della domanda di sostegno è prevista a partire dalle ore 10.00 del giorno giovedì 5 novembre 2020, fino alle ore 17.00 del giorno giovedì 25 febbraio 2021. Descrizione completa del bando
Il bando è finalizzato all’implementazione dell’Azione 3.3.2 “Supporto allo sviluppo di prodotti e servizi complementari alla valorizzazione di identificati attrattori culturali e naturali del territorio” dell’Asse 3 – Competitività dei sistemi produttivi” della PAC Calabria 2014/-2020. 2. L’azione sostiene progetti per il miglioramento della qualità dell’offerta cicloturistica tali da consolidare e promuovere processi di sviluppo attraverso il sostegno alla competitività delle imprese nelle destinazioni turistiche localizzate lungo la ciclovia dei parchi della Calabria. Si tratta di potenziare e qualificare i servizi turistici compresa l’accoglienza, la ricettività e l’accessibilità dei luoghi materiale e immateriale, l’innovazione di processi, di servizio, strategici ed organizzativi. Soggetti beneficiari Possono presentare domanda di agevolazione a valere sul presente avviso: a) le piccole e medie imprese (PMI) tra le quali fanno parte le associazioni indipendentemente dalla loro forma giuridica purché esercitano un’attività economica. b) le persone fisiche che intendono costituire una impresa. a) Per le imprese esistenti: - Svolgere la propria attività nell’ambito di uno dei settori economici di seguito riportati (Codici ATECO): Ambito 1 – Potenziamento e qualificazione dei servizi strettamente connessi alla fruizione della ciclovia dei Parchi della Calabria: - 55.30.00 Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte; - 56.10.11 Ristorazione con somministrazione - 77.21.01 Noleggio di biciclette; - 77.21.09 Noleggio di altre attrezzature sportive e ricreative; - 93.19.99 Altre attività sportive nca; - 93.21.00 Parchi di divertimento e parchi tematici; - 94.99.20 Attività di organizzazioni che perseguono fini culturali, ricreativi e la coltivazione di hobby; - 95.29.02 Riparazione di articoli sportivi (escluse le armi sportive) e attrezzatura da campeggio (incluse le biciclette); - 96.01.20 Altre lavanderie, tintorie; Ambito prioritario 2 – Rafforzamento e qualificazione degli altri servizi turistici legati alla logistica (movimentazione cose e persone) strettamente connessi alla ciclovia. - 49.31.00 Trasporto terrestre di passeggeri in aree urbane e suburbane - 49.32.10 Trasporto con taxi - 49.32.20 Trasporto mediante noleggio di autovetture da rimessa con conducente - 49.39.09 Altre attività di trasporti terrestri di passeggeri nca - 50.30.00 Trasporto di passeggeri per vie d'acqua interne (inclusi i trasporti lagunari) - 79.11.00 Attività delle agenzie di viaggio - 79.12.00 Attività dei tour operator - 79.90.19 Altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica non svolta dalle Agenzie di Viaggio - 79.90.20 Attività delle guide e degli accompagnatori turistici. b) Per le nuove imprese - Le persone fisiche che intendono costituire un’impresa devono dimostrare, prima della sottoscrizione dell’Atto di adesione e d’obbligo, il possesso della Partita IVA e, ove previsto dalla legge, dell’iscrizione al Registro delle Imprese e/o altri registri, repertori, albi o ruoli tenuti dalla Camera di Commercio e/o altri enti pubblici nell’ambito di uno dei settori economici riportatiprecedentemente. Tipologia di interventi ammissibili AMBITO 1 - Potenziamento e qualificazione dei servizi di ricettività strettamenti connessi alla fruizione della ciclovia dei Parchi della Calabria: INTERVENTI AMMESSI Noleggio bici da strada/mountain bike e a pedalata assistita Officina riparazioni Installazioni per ricariche bici elettriche Vendita componentistica e accessori/abbigliamento dedicato Punti Ristoro con somministrazione e vendita di prodotti tipici Street food a pedali/CARGO BIKE Vendita prodotti artigianato locale Aree benessere, aree attrezzate, aree giochi (riservate ai BIKE hotel e ai punti ristoro) Servizio lavanderia Altri servizi turistici/processi organizzativi. AMBITO 2 – Rafforzamento e qualificazione degli altri servizi turistici legati alla logistica (movimentazione cose e persone) strettamente connessi alla ciclovia. INTERVENTI AMMESSI Servizi di movimentazione cose e persone (Servizio taxi - trasporto bici -trasporto bagagli) Noleggio auto/Car Sharing Info turismo -Servizio Guide -Assistenza H24. Le spese ammissibili per la realizzazione degli interventi sono le seguenti: a) progettazioni, studi di fattibilità economico-finanziaria, spese di fidejussione; b) Macchinari, impianti, arredi ed attrezzature varie nuovi di fabbrica, ivi compresi quelli necessari all'attività gestionale del proponente, ed esclusi quelli relativi all'attività di rappresentanza; mezzi mobili, identificabili singolarmente ed a servizio esclusivo dell'unità produttiva oggetto delle agevolazioni; c) interventi edilizi solo sul patrimonio edilizio esistente (riqualificazione, recupero, restauro e risanamento conservativo, manutenzione ordinaria e straordinaria) nel rispetto delle norme edilizie e urbanistiche vigenti; d) servizi pubblicitari e di comunicazione atti alla promozione congiunta dei servizi offerti, della destinazione e del brand turistico regionale; e) l'imposta di registro, se afferente all'operazione; f) le spese per garanzie fornite da una banca, da una società di assicurazione o da altri istituti finanziari. Entità e forma dell'agevolazione L’agevolazione può essere concessa con un’intensità di aiuto pari a: a) 70% delle spese ammissibili fino al contributo massimo concedibile per i progetti presentati da imprese a prevalente gestione e partecipazione giovanile fino a 29 anni compiuti alla data di presentazione della domanda: per le imprese individuali: il titolare deve essere un giovane; per le società di persone e per le cooperative: maggioranza numerica di giovani superiore al 50% della compagine sociale e del capitale; per le società di capitali e soggetti consortili: le quote di partecipazione al capitale devono essere per almeno i 2/3 di proprietà di giovani e gli organi di amministrazione devono essere costituiti per almeno i 2/3 da giovani b) 60% delle spese ammissibili fino al contributo massimo concedibile in regime de minimis per progetti presentati da soggetti diversi da quelli di cui al punto precedente. Scadenza Il bando scade il 60esimo giorno dopo la pubblicazione sul B.U.R. La legge 215/92 per l’imprenditorialità femminile dispone che possono beneficiare degli incentivi le micro, piccole e medie imprese, già attive o in fase di avvio.Quali sono i requisiti per presentare la domanda di finanziamento? I destinatari del provvedimento a favore delle imprenditrici sono le ditte individuali gestite da donne; le società di persone o cooperative costituite al femminile almeno per il 60%; le società di capitali che presentano almeno 2/3 delle quote in rosa e l’amministrazione composta da minimo 1/3 di donne. Tra le condizioni previste, nel caso di una piccola impresa già costituita, i dipendenti dovranno essere almeno 50 e il fatturato inferiore a 7 milioni di euro (o 5 milioni in totale di bilancio). Inoltre, non deve esserci alcun rapporto di dipendenza con altre imprese partecipanti. Le opportunità per le imprese femminili sono molte e tutte hanno l’obiettivo di facilitare l’accesso al credito.
Redazione a cura di Eu20 Lo strumento del mini bond si sta facendo sempre più strada come valida alternativa al finanziamento bancario. Rispetto al 2019, le operazioni mini bond del 2020 sono cresciute del 72 per cento; anche il controvalore è aumentato, passando da 220,8 a 270,55 milioni di euro, con un incremento quindi del 22 per cento. La possibilità di avere la garanzia statale del Fondo Centrale di Garanzia per le PMI, a copertura dell'operazione è uno dei motivi principali del crescente successo di questo strumento.
L’esigenza di liquidità delle imprese, in questo particolare periodo, le spinge a trovare canali alternativi ai tradizionali finanziamenti bancari. Uno di quelli attualmente in rapida ascesa è quello dei mini bond. Le banche sono alla messe alla prova da un volume elevatissimo di richieste di finanziamento da parte delle imprese e questa situazione di particolare pressione non consente di soddisfare rapidamente tutti i richiedenti. Il mini bond si sta facendo sempre più strada in quanto è uno strumento relativamente alternativo al canale bancario. Secondo l’Osservatorio mini bond della School of management del Politecnico di Milano, nel primo semestre 2020 sono state ben 86 le emissioni collocate, contro le 50 dello stesso periodo del 2019, con una crescita del 72%. Anche il controvalore è aumentato, passando da 220,8 a 270,55 milioni di euro, con un incremento quindi del 22%. Lo strumento dei mini bond è ancora più appetibile se si considera che può usufruire della garanzia statale del Fondo Centrale di Garanzia per le PMI. É infatti dal 7 novembre 2014 che l’operatività del Fondo è stata estesa anche a copertura dei mini bond a seguito dell’entrata in vigore del decreto del MiSe di concerto con il MEF del 5 giugno 2014.Minibond garantibili dal Fondo di GaranziaPossono essere garantite dal Fondo di Garanzia per le PMI le operazioni di sottoscrizione di mini bond, sia presentate singolarmente per la garanzia del Fondo sia comprese nell’ambito di un portafoglio di mini bond, in possesso delle seguenti caratteristiche: a) essere finalizzati al finanziamento dell’attività d’impresa; b) non avere ad oggetto la sostituzione di linee di credito già erogate al soggetto beneficiario finale; c) le date di sottoscrizione e di messa a disposizione delle somme al soggetto beneficiario finale devono essere successive alla data di delibera del Consiglio di gestione di accoglimento della richiesta di garanzia del Fondo; d) avere una durata compresa tra 36 e 120 mesi. Relativamente alle operazioni di portafogli di minibond può essere previsto un eventuale periodo di preammortamento di durata non superiore al periodo intercorrente tra la data di sottoscrizione del mini bond e la data di chiusura del portafoglio di mini bond. e) non prevedere l’obbligo di conversione.Chi può sottoscrivere i mini bondLe operazioni di sottoscrizione di minibond possono avvenire da parte di una banca, di un intermediario finanziario o di un gestore di mini bond. Il soggetto che sottoscrive il minibond si occupa anche della presentazione della richiesta di garanzia statale. L’operazione finanziaria di sottoscrizione dei minibond deve essere perfezionata dal soggetto finanziatore in misura pari o superiore al 25% dell’importo totale dichiarato nella richiesta di ammissione alla garanzia entro 6 mesi dalla data di delibera di ammissione del Consiglio di gestione.Garanzia singoli mini bond: costi e percentuali di coperturaIn caso di singolo minibond sottoscritto la garanzia statale copre: a) fino al 50% del valore nominale del mini bond sottoscritto, nel caso in cui la stessa preveda un rimborso a rate sulla base di un piano di ammortamento (amortising mini bond); b) fino al 30% del valore nominale del mini bond sottoscritto, nel caso in cui la stessa preveda il rimborso unico a scadenza (bullet mini bond). La garanzia copre l’ammontare dell’esposizione per capitale, interessi, contrattuali e di mora, del soggetto richiedente nei confronti del soggetto beneficiario finale. È prevista una commissione di garanzia “una tantum” pari all’1% dell’importo garantito.Garanzie portafogli minibondRelativamente alle garanzie su portafogli di minibond, le singole operazioni di sottoscrizione di minibond che compongono il portafoglio devono essere ciascuna di importo non superiore al 3% del valore nominale complessivo dei titoli che compongono il portafoglio di minibond, con un valore nominale dei titoli sottostanti non inferiore a 50 milioni di euro e non superiore a 300 milioni di euro. La garanzia statale in genere copre fino all’80% della tranche junior del portafoglio di mini bond. La copertura della garanzia non può, in ogni caso, eccedere l’importo pari all’8% del valore nominale complessivo dei titoli che compongono il portafoglio di mini bond. Tale misura può essere elevata nel caso in cui tale innalzamento di copertura sia finanziato con risorse apportate al Fondo da regioni o province autonome, o da altri enti od organismi pubblici. Relativamente alla singola operazione di sottoscrizione di mini bond compresa nel portafoglio garantito, fermo restando il limite di importo massimo garantibile per singolo soggetto beneficiario finale, il Fondo copre, nella misura massima dell’80\%, la perdita registrata sulla singola operazione, con riferimento all’ammontare massimo dell’esposizione per capitale e interessi contrattuali e di mora del soggetto richiedente nei confronti del soggetto beneficiario finale, fino al raggiungimento dei limiti sopra indicati.Validità della garanziaPer le operazioni di sottoscrizione di mini bond, la garanzia cessa i suoi effetti allo scadere dell’ultima rata del piano di ammortamento (o dell’intera operazione nel caso in cui la stessa preveda il rimborso unico a scadenza) ovvero, alla data dell’eventuale esercizio dell’opzione di conversione del mini bond, qualora i mini bond prevedano la possibilità di conversione ovvero, alla data dell’eventuale cessione della titolarità del mini bond.Fondi prioritari ai singoli minibondL’art. 13, comma 7 del decreto Liquidità (n. 23/2020) prevede che le garanzie su portafogli di finanziamenti e quelle su portafogli di minibond siano concesse a valere sulla dotazione disponibile del Fondo, assicurandosi comunque un ammontare di risorse libere, destinate alle garanzie su singole operazioni finanziarie, pari ad almeno l’85% della dotazione disponibile del Fondo. FONTE PSOA |
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