Con Risposta a interpello n 322 dell' 8 settembre 2020 l'Agenzia delle Entrate ha chiarito l’ambito oggettivo della agevolazione del credito di imposta sisma che rimanda al credito per il Mezzogiorno. La società istante ha chiesto chiarimenti sul credito di imposta per investimenti nelle regioni dell'Italia centrale colpite dagli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016 (di cui all'art 18 quater Legge n 8/2017) in quanto intende acquistare un nuovo carrello elevatore per poter ottimizzare la movimentazione delle merci anche in un nuovo punto vendita. La società afferma che tale bene è strumentale alla propria attività di impresa e che si tratta di un bene durevole da inserire nel processo produttivo della impresa nel magazzino centrale della stessa situato in un comune nel “cratere sismico”. Essa specifica che l'acquisto contribuirà ad aumentare la capacità operativa dell'impresa ed è inteso come un progetto di investimento iniziale di ampliamento e ammodernamento classificabile nella voce B.II.2 dell’attivo dello Stato Patrimoniale. L’istante chiede se può beneficiare del credito di imposta per tale acquisto. L’agenzia si esprime dando un chiarimento di carattere generale specificando che “il quesito in esame implica una verifica delle modalità di contabilizzazione del bene descritto nell'istanza e della possibile classificazione dello stesso nelle voci B.II.2 e B.II.3 dell'attivo dello stato patrimoniale. E tale valutazione, essendo di tipo tecnico-fattuale, non è esperibile in sede di interpello” e aggiungendo che l’istanza è inammissibile quale interpello ai sensi dell’art 11 della Legge 212/2000. Essa però rileva in via generale che l’art 18 quater del DL n 8/2017 convertito con modificazioni nella versione vigente fino al 31 dicembre 2020 ha esteso alle imprese localizzate nei comuni delle seguenti regioni: Lazio, Umbria, Marche e Abruzzo, colpiti dagli eventi sismici verificatisi a decorrere dal 24 agosto 2016, il credito di imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno previsto dall'art 1 comma 98 della Legge 208/2015. In particolare, le disposizioni della Legge 208/2015 (come modificate successivamente) hanno previsto un credito di imposta per le imprese che effettuano l’acquisizione anche mediante locazione finanziaria di beni strumentali nuovi come "macchinari, impianti e attrezzature varie" facenti parte di un progetto di investimento iniziale e destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Molise, Sardegna, Abruzzo. La Circolare n 34/E del 2016 ha chiarito il concetto di investimenti in macchinari, impianti e attrezzature varie funzionali alla realizzazione di un progetto di investimento iniziale, relativo alla creazione di un nuovo stabilimento o all'ampliamento della capacità produttiva di uno esistente. Ha precisato inoltre che sono ammessi alla agevolazione i beni strumentali alla attività di impresa che soddisfano il carattere della novità. Non ha però dato indicazione sulla precisa individuazione dei beni agevolabili, per i quali dice l'agenzia occorre fare riferimento alla corretta classificazione degli stessi in bilancio secondo la normativa civilistica e ai principi contabili. In particolare, occorre riferirsi al principio contabile OIC n 16 “Immobilizzazioni materiali” alla voce B.II.2 Impianti e macchinario dove vanno iscritti gli impianti generici, impianti specifici, altri impianti, macchinario automatico e macchinario non automatico. Alla voce B.II.3 attrezzature industriali e commerciali dove vanno iscritti attrezzature e attrezzatura varia legata al processo produttivo o commerciale dell’impresa. Secondo l’agenzia sono esclusi dalla agevolazione in oggetto tutti quelli classficabili in voci di bilancio diverse da quelle indicate nella norma della agevolazione. Fonte Fisco e tasse
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