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focus : IL RAPPORTO DI FACTORING NELLE IMPRESE IN RISTRUTTURAZIONE

25/9/2019

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Il factoring rappresenta uno strumento molto utile all’impresa che vuole ottenere affidamenti commerciali adoperando però canali alternativi rispetto a quelli tipici bancari. Con tale contratto atipico le imprese riescono ad ottimizzare il ciclo finanziario ed evitare, di conseguenza, pericolosi squilibri di cassa. 
La cessione dei crediti nell’ambito del rapporto di factoring può avvenire nelle seguenti due modalità:
• Pro soluto, il factor si assume il rischio di insolvenza dei crediti ceduti ed in caso di inadempimento di questi ultimi non potrà richiedere la restituzione degli anticipi versati al cliente.
• Pro solvendo, lasciando al cliente il rischio dell’eventuale insolvenza dei crediti ceduti. Solitamente il factoring avviene in modalità pro solvendo, a meno che il factor non rinunci a tale garanzia.
Tecnicamente il contratto può poi assumere varie configurazioni, ad esempio:
• Factoring con accredito anticipato (c.d. “conventional factoring”): il factor oltre a garantire un servizio di gestione crediti anticipa al cedente l’80% circa del controvalore dei crediti ceduti, trattenendo la differenza a garanzia che sarà restituita al momento dell’effettivo pagamento del debitore ceduto.
• Factoring con accredito alla scadenza (c.d. “maturity factoring”): il factor svolge essenzialmente un servizio di gestione crediti, il cui importo sarà accreditato al cliente solo dopo la data di scadenza degli stessi.
Esso, può essere utilizzato sia nei casi di imprese in bonis sia in ipotesi di imprese sottoposte a ristrutturazione o procedura concorsuale in continuità, solitamente in difficoltà ad accedere a qualsivoglia fonte di finanziamento.
Infatti il legislatore, nell’ambito di quel “favor concordatis” che caratterizza il proprio operato negli ultimi anni, ha previsto una serie di strumenti finalizzati ad ottenere nuova finanza per l’impresa sottoposta a procedure in continuità che fosse assistita, per rendere la stessa più agevole da ottenere, dal beneficio della prededuzione.
Nel gergo economico – finanziario, i finanziamenti erogati da istituti finanziari ad un imprenditore in stato di crisi e durante tutto l’arco temporale necessario per completare un percorso di ristrutturazione aziendale, prendono il nome di debtor-in-possession financing (“DIP Financing”).
In particolare, gli istituti previsti nell’ordinamento italiano, in ordine cronologico di procedura, risultano così riassumibili:
• Articolo 182-quater, commi 2° e 3° L.F.: c.d. “Finanziamenti ponte”; come noto sono i finanziamenti finalizzati alla presentazione della domanda di concordato preventivo, godono della prededuzione ove siano previsti nel successivo Piano ed il Tribunale ne riconosca ex post, in sede di ammissione.
• Articolo 182-quinquies, comma 3° L.F.: c.d. “Finanziamenti urgenti”; come noto sono i finanziamenti che possono essere chiesti nel corso della fase in bianco della domanda e quindi prima della presentazione del piano concordatario e godono della prededuzione ove il Tribunale li autorizzi in quanto accerti che sono necessari, urgenti e non sostituibili.
• Articolo 182-quinquies, commi 1° e 2° L.F.: c.d. “Finanziamenti interinali”; come noto sono i finanziamenti che possono essere chiesti con il piano concordatario e dovrebbero essere erogati nel corso del piano stesso fra l’ammissione alla procedura e l’omologa della stessa; impongono l’attestazione dell’esperto e la preventiva autorizzazione da parte del Tribunale.
• Articolo 182-quater, comma 1° L.F.: c.d. “Finanziamenti in esecuzione”; come noto sono i finanziamenti previsti nel piano ed in sua esecuzione; devono essere attestati dall’esperto e godono della prededuzione se il Tribunale li autorizza in sede di omologa.
Attivare ed ottenere nuova finanza è un processo complesso che richiede competenze specialistiche ed integrate:
• occorre comunicare in modo adeguato con le banche “strategiche” (spesso è necessario attivare e coordinare un tavolo interbancario);
• è necessario avere rapporti diretti con gli investitori e la fiducia degli stessi;
• è fondamentale sviluppare un piano economico finanziario che sia anche “bancabile” ovvero coerente con le best practices e la policy degli istituti di credito (spesso è quindi opportuno sviluppare e condividere preventivamente un “term sheet” con gli stessi ed ottenere predelibere per poi recepirle nel piano);
• tali attività vanno poi contestualizzate e formalizzate giuridicamente nell’ambito degli istituti giuridici individuati.
Il factoring è lo strumento ideale per attivare forme di DIP Financing .

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