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Mini bond, un’alternativa ai finanziamenti bancari

15/9/2020

 
Lo strumento del mini bond si sta facendo sempre più strada come valida alternativa al finanziamento bancario. Rispetto al 2019, le operazioni mini bond del 2020 sono cresciute del 72 per cento; anche il controvalore è aumentato, passando da 220,8 a 270,55 milioni di euro, con un incremento quindi del 22 per cento. La possibilità di avere la garanzia statale del Fondo Centrale di Garanzia per le PMI, a copertura dell'operazione è uno dei motivi principali del crescente successo di questo strumento.
L’esigenza di liquidità delle imprese, in questo particolare periodo, le spinge a trovare canali alternativi ai tradizionali finanziamenti bancari. Uno di quelli attualmente in rapida ascesa è quello dei mini bond.
Le banche sono alla messe alla prova da un volume elevatissimo di richieste di finanziamento da parte delle imprese e questa situazione di particolare pressione non consente di soddisfare rapidamente tutti i richiedenti.
Il mini bond si sta facendo sempre più strada in quanto è uno strumento relativamente alternativo al canale bancario. Secondo l’Osservatorio mini bond della School of management del Politecnico di Milano, nel primo semestre 2020 sono state ben 86 le emissioni collocate, contro le 50 dello stesso periodo del 2019, con una crescita del 72%. Anche il controvalore è aumentato, passando da 220,8 a 270,55 milioni di euro, con un incremento quindi del 22%.
Lo strumento dei mini bond è ancora più appetibile se si considera che può usufruire della garanzia statale del Fondo Centrale di Garanzia per le PMI. É infatti dal 7 novembre 2014 che l’operatività del Fondo è stata estesa anche a copertura dei mini bond a seguito dell’entrata in vigore del decreto del MiSe di concerto con il MEF del 5 giugno 2014.Minibond garantibili dal Fondo di GaranziaPossono essere garantite dal Fondo di Garanzia per le PMI le operazioni di sottoscrizione di mini bond, sia presentate singolarmente per la garanzia del Fondo sia comprese nell’ambito di un portafoglio di mini bond, in possesso delle seguenti caratteristiche:
a) essere finalizzati al finanziamento dell’attività d’impresa;
b) non avere ad oggetto la sostituzione di linee di credito già erogate al soggetto beneficiario finale;
c) le date di sottoscrizione e di messa a disposizione delle somme al soggetto beneficiario finale devono essere successive alla data di delibera del Consiglio di gestione di accoglimento della richiesta di garanzia del Fondo;
d) avere una durata compresa tra 36 e 120 mesi. Relativamente alle operazioni di portafogli di minibond può essere previsto un eventuale periodo di preammortamento di durata non superiore al periodo intercorrente tra la data di sottoscrizione del mini bond e la data di chiusura del portafoglio di mini bond.
e) non prevedere l’obbligo di conversione.Chi può sottoscrivere i mini bondLe operazioni di sottoscrizione di minibond possono avvenire da parte di una banca, di un intermediario finanziario o di un gestore di mini bond.
Il soggetto che sottoscrive il minibond si occupa anche della presentazione della richiesta di garanzia statale.
L’operazione finanziaria di sottoscrizione dei minibond deve essere perfezionata dal soggetto finanziatore in misura pari o superiore al 25% dell’importo totale dichiarato nella richiesta di ammissione alla garanzia entro 6 mesi dalla data di delibera di ammissione del Consiglio di gestione.Garanzia singoli mini bond: costi e percentuali di coperturaIn caso di singolo minibond sottoscritto la garanzia statale copre:
a) fino al 50% del valore nominale del mini bond sottoscritto, nel caso in cui la stessa preveda un rimborso a rate sulla base di un piano di ammortamento (amortising mini bond);
b) fino al 30% del valore nominale del mini bond sottoscritto, nel caso in cui la stessa preveda il rimborso unico a scadenza (bullet mini bond).
La garanzia copre l’ammontare dell’esposizione per capitale, interessi, contrattuali e di mora, del soggetto richiedente nei confronti del soggetto beneficiario finale. È prevista una commissione di garanzia “una tantum” pari all’1% dell’importo garantito.Garanzie portafogli minibondRelativamente alle garanzie su portafogli di minibond, le singole operazioni di sottoscrizione di minibond che compongono il portafoglio devono essere ciascuna di importo non superiore al 3% del valore nominale complessivo dei titoli che compongono il portafoglio di minibond, con un valore nominale dei titoli sottostanti non inferiore a 50 milioni di euro e non superiore a 300 milioni di euro.
La garanzia statale in genere copre fino all’80% della tranche junior del portafoglio di mini bond. La copertura della garanzia non può, in ogni caso, eccedere l’importo pari all’8% del valore nominale complessivo dei titoli che compongono il portafoglio di mini bond. Tale misura può essere elevata nel caso in cui tale innalzamento di copertura sia finanziato con risorse apportate al Fondo da regioni o province autonome, o da altri enti od organismi pubblici.
Relativamente alla singola operazione di sottoscrizione di mini bond compresa nel portafoglio garantito, fermo restando il limite di importo massimo garantibile per singolo soggetto beneficiario finale, il Fondo copre, nella misura massima dell’80\%, la perdita registrata sulla singola operazione, con riferimento all’ammontare massimo dell’esposizione per capitale e interessi contrattuali e di mora del soggetto richiedente nei confronti del soggetto beneficiario finale, fino al raggiungimento dei limiti sopra indicati.Validità della garanziaPer le operazioni di sottoscrizione di mini bond, la garanzia cessa i suoi effetti allo scadere dell’ultima rata del piano di ammortamento (o dell’intera operazione nel caso in cui la stessa preveda il rimborso unico a scadenza) ovvero, alla data dell’eventuale esercizio dell’opzione di conversione del mini bond, qualora i mini bond prevedano la possibilità di conversione ovvero, alla data dell’eventuale cessione della titolarità del mini bond.Fondi prioritari ai singoli minibondL’art. 13, comma 7 del decreto Liquidità (n. 23/2020) prevede che le garanzie su portafogli di finanziamenti e quelle su portafogli di minibond siano concesse a valere sulla dotazione disponibile del Fondo, assicurandosi comunque un ammontare di risorse libere, destinate alle garanzie su singole operazioni finanziarie, pari ad almeno l’85% della dotazione disponibile del Fondo.

​FONTE PSOA 
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