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Bonus beni strumentali e transizione ecologica: nuove misure fino al 2026Il decreto Sostegni ter recante “Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza Covid-19 nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico” è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 27 gennaio 2022 e, tra le varie misure, ha previsto un’integrazione alla disciplina del credito d’imposta per investimenti in beni materiali. Il citato Decreto amplia il plafond per quelle imprese che effettuano investimenti con finalità e obbiettivi di transizione ecologica, inclusi nel PNRR.
Ambito applicativo Con la pubblicazione del decreto Sostegni ter (D.L. n. 4 del 27 gennaio 2022) sono state apportate talune modifiche alla disciplina del credito d’imposta per investimenti in beni strumentali. In particolare, il comma 1 dell’art. 10 del decreto integra il nuovo comma 1057-bis dell’art. 1 della legge n. 178/2020, introdotto dall’art. 1, comma 44, lettera b, legge n. 234/2021 (legge di Bilancio 2022) che ha previsto le nuove misure del credito d’imposta per investimenti in beni strumentali 4.0 per il periodo dal 2023 al 2025. Le nuove diposizioni, introdotte dalla legge di Bilancio 2022, prevedono che tutte le imprese effettuanti investimenti in beni materiali strumentali nuovi - indicati, quindi, nell’Allegato A della legge n. 232/2016 - dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2025, oppure entro il 30 giugno 2026 a condizione che entro il 31 dicembre 2025 risulti accettato dal venditore il relativo ordine e sia stato effettuato il pagamento di un acconto in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione del bene, il bonus è riconosciuto nella misura del: - 20% del costo, per quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro; - 10% del costo, per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro; - 5% del costo, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino al limite massimo di 20 milioni di euro. Inoltre, a differenza della precedente versione dell’agevolazione e stante all’attuale formulazione normativa, i plafond così determinati sembrano non riguardare ogni singola annualità, ma essere previsti per l’intero periodo di validità del bonus, ossia 2023-2025. Per completezza occorre ricordare che il beneficio in parola è stato prorogato anche con riferimento agli investimenti in beni immateriali strumentali in chiave 4.0, riconducibili alle tipologie previste dall’Allegato B della legge n. 232/2016. Per esso sono previste, suddivise per ogni annualità, le seguenti aliquote: - fino al 31 dicembre 2023 (ovvero entro il 30 giugno 2024 a condizione che entro il 31 dicembre 2023 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione) il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 20% del costo, nel limite massimo annuale di costi ammissibili pari a 1 milione di euro; - dal 1° gennaio 2024 e fino al 31 dicembre 2024 (ovvero entro il 30 giugno 2025 a condizione che entro il 31 dicembre 2024 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione) il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 15% del costo, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di euro; - dal 1° gennaio 2025 e fino al 31 dicembre 2025 (ovvero entro il 30 giugno 2026 a condizione che entro il 31 dicembre 2025 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione) il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 10% del costo, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di euro. Per tali investimenti, a differenza di quanto previsto per i beni materiali 4.0, è presente uno specifico riferimento al limite massimo annuale di costi ammissibili (1 milione di euro per ogni anno del triennio di riferimento 2023-2025). L’integrazione prevista dal decreto Sostegni ter In aggiunta a quanto già previsto dalla legge di Bilancio 2022, il decreto Sostegni ter integra il contenuto del comma 1057-bis, inserendo tale periodo: “Per la quota superiore a 10 milioni di euro degli investimenti inclusi nel PNRR diretti alla realizzazione di obbiettivi di transizione ecologica individuati con decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell’economica e delle finanze, il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 5 per cento del costo fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 50 milioni di euro”. Come suindicato, anche all’interno della disciplina del bonus beni strumentali vengono premiate, mediante l’innalzamento del valore della soglia dei costi complessivamente ammissibili nel periodo di riferimento, tutte quelle imprese che effettuano investimenti in beni materiali - inclusi nel PNRR - con obiettivi di transizione ecologica. Da una prima lettura del dettato normativo, sembrerebbe, quindi, che per l’ultimo scaglione - al quale verrà applicata la medesima percentuale, pari al 5% - siano previsti due plafond distinti, ossia: - per gli investimenti in beni materiali 4.0, il plafond è previsto per la quota superiore a 10 milioni e fino al limite massimo di 20 milioni; - per gli investimenti inclusi nel PNRR con obiettivi di transizione ecologica (individuati con apposito decreto ministeriale), il plafond è previsto per la quota superiore a 10 milioni e fino al limite massimo di 50 milioni. Sicuramente, saranno necessarie ulteriori indicazioni da parte del Legislatore finalizzate all’individuazione di quali siano gli investimenti che possono beneficiare di tale integrazione - che saranno, appunto, individuati con apposito decreto ministeriale - nonché al coordinamento con le, già esistenti, misure per gli investimenti effettuati nella fascia compresa tra i 10 e i 20 milioni di euro. Oltre a ciò, come già evidenziato, sarà necessario ricevere conferma circa i limiti di spesa, i quali risulterebbero complessivi per tutto il triennio 2023-2025 e non più annuali come previsto per la precedente disciplina nonché per gli stessi beni immateriali 4.0. Monitoraggio del nuovo credito d’imposta da parte del MEF Ai sensi del comma 3 dell’art. 10, D.L. n. 4/2022, il Ministero dell’Economia e delle finanze effettuerà il monitoraggio della fruizione del nuovo credito d’imposta. Infine, il comma 2 dispone che il maggior onere derivante da tale nuova disposizione è stimato in circa 11 milioni di euro nel 2023, 25 milioni di euro nel 2024, 38 milioni di euro nel 2025, 30,5 milioni di euro nel 2026, 16,6 milioni di euro nel 2027 e 2,8 milioni di euro nel 2028. *fonte IPSOA |
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