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Crediti d’imposta investimenti 4.0: dal PNRR divieto di cumulabilità con altri incentiviIl D.L. n. 77/2021 e successivi interventi di prassi hanno escluso, per la realizzazione operativa degli interventi previsti dal PNRR, il ricorso al cumulo degli incentivi estendendo il divieto, oltre che ad altri aiuti concessi dal PNRR, anche agli aiuti derivanti da fonti di finanziamento statali. Le difficoltà maggiori di questo orientamento così restrittivo si profilano proprio per quelle imprese che hanno investito (o previsto di investire) nelle tecnologie 4.0 usufruendo dei crediti d’imposta consentiti. Infatti, secondo le norme, questi aiuti non risulterebbero più cumulabili con altre fonti di finanziamento quali la legge Sabatini, il credito di imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno, il credito di imposta “Sisma bonus”, così come ogni altro incentivo a carattere regionali.
Registro dei titolari effettivi, via libera del Consiglio di StatoIl Registro dei titolari effettivi supera l’ostacolo: con parere del 6 dicembre 2021, il Consiglio di Stato ha dato il via libera allo schema di decreto in materia di comunicazione, accesso e consultazione dei dati e delle informazioni relativi alla titolarità effettiva di imprese dotate di personalità giuridica, di persone giuridiche private, di trust e istituti giuridici affini al trust. Sembra così superata la battuta d’arresto imposta alla prima bozza del decreto sul Registro dei titolari effettivi: riprende il percorso verso la corretta identificazione della clientela, necessaria per garantire uno strumento fondamentale ai fini del contrasto al riciclaggio. Anche se probabilmente il Registro rappresenterà una mera guida nelle articolate fasi dell’adeguata verifica ai fini dell’identificazione dei titolari effettivi.
Fondo grandi imprese in crisi: riaperti i termini per la presentazione delle domandeLe imprese, che si trovano in situazione di temporanea difficoltà a causa dell'emergenza Covid, potranno presentare, a partire dal 13 dicembre 2021 e fino al 29 aprile 2022, la domanda per accedere al Fondo da 400 milioni di euro. La riapertura dei termini è stata disposta dal decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 30 novembre 2021. La concessione del finanziamento, che sarà rimborsabile in 5 anni, è vincolata alla presentazione di un piano industriale che, oltre alla continuità produttiva, tuteli i lavoratori dell’azienda.
Bonus beni strumentali in chiave Industria 4.0: come funzionaCon la componente n. 2 denominata “Digitalizzazione, innovazione e competitività nel sistema produttivo” della missione 1 “Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo” del PNRR, continua la quarta rivoluzione industriale promossa dal MISE con il Piano Nazionale Industria 4.0.
Lo stanziamento di circa 13 miliardi di euro - al quale si aggiungono ulteriore 5 miliardi di euro finanziati dal Fondo Complementare - ha l’obiettivo di promuovere il trasferimento tecnologico e la trasformazione digitale dei processi produttivi delle imprese, potenziando tutte le misure già previste dal Piano Nazionale Industria 4.0. Le finalità sono molteplici, partendo dagli incentivi fiscali relativi alla ricerca e sviluppo, all’innovazione tecnologica e alla transizione ecologica, all’effettuazione di investimenti in beni materiali e immateriali in chiave 4.0, fino alla formazione del personale al fine di acquisire e/o consolidare le conoscenze in tecnologie rilevanti (i.e. analisi dei big data e dei dati, interfaccia uomo-macchina, l’IoT, l’integrazione digitale dei processi aziendali e la sicurezza informatica). Le nuove tecnologie legate al paradigma 4.0 - quali ad esempio i big data e l’analisi dei dati, la robotica e l’automazione avanzata nonché l’interconnessione di dispositivi e sensori intelligenti - sono già ampiamente disponibili e presenti sul mercato, ma la loro applicazione risulta essere ancora limitata a determinati processi e settori del comparto produttivo italiano. La possibilità di interconnettere macchinari, impianti, sistemi logistici e, inoltre, l’interno “sistema fabbrica” permette alle imprese il raggiungimento di nuovi obbiettivi in termini di maggiore produttività e competitività sul mercato, di efficientamento energetico e di ottimizzazione dei flussi di approvvigionamento. Tutto ciò superando la tradizionale idea di sostituire un vecchio macchinario con uno all’avanguardia, per arrivare ad una combinazione di diverse tecnologie nell’ottica di creare un vero e proprio sistema integrato. Bonus investimenti in beni strumentali 4.0 In merito all’acquisto di beni materiali e immateriali in chiave 4.0, la legge n. 178 del 30 dicembre 2020 (legge di Bilancio 2021) ha modificato la disciplina del credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali destinati a strutture produttive ubicate sul territorio italiano, prorogando l’agevolazione fiscale fino al 2022, potenziando aliquote agevolative e incrementando l’ammontare delle spese ammissibili. La platea dei soggetti beneficiari è ampia, dal momento che possono accedere allo strumento agevolativo in parola tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato - incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti - indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico, dalla dimensione e dal regime di determinazione del reddito d’impresa adottato. Le aliquote agevolative per i beni materiali aventi le caratteristiche Industria 4.0 variano a seconda dell’anno in cui viene effettuato l’investimento: - per gli investimenti effettuati dal 16 novembre 2020 al 31 dicembre 2021 (o termine “lungo” del 30 giugno 2022) il credito d’imposta è previsto nella misura del 50% per investimenti fino a 2,5 milioni di euro; 30% per investimenti tra 2,5 e 10 milioni di euro; 10% per investimenti tra 10 e 20 milioni di euro. - per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 (o termine “lungo” del 30 giugno 2023) il credito d’imposta è previsto nella misura del 40% per investimenti fino a 2,5 milioni di euro; 20% per investimenti tra 2,5 e 10 milioni euro; 10% per investimenti tra 10 e 20 milioni di euro. L’aliquota prevista per i beni immateriali 4.0, invece, è pari al 20% per investimenti fino a 1 milione di euro, effettuati dal 16 novembre 2020 al 31 dicembre 2022 (o termine “lungo” del 30 giugno 2023). Molteplici sono anche le modalità di effettuazione degli investimenti, i quali possono essere effettuati dalle imprese mediante il semplice acquisto del bene o attraverso la sottoscrizione di un contratto di leasing o di appalto, fino ad arrivare alla costruzione in economia. Aspetto da sottolineare attiene la modalità di fruizione del beneficio, dal momento che le imprese beneficiarie possono utilizzarlo esclusivamente in compensazione tramite F24, in un numero di quote annuali di pari importo (variabile a seconda dell’anno in cui saranno effettuati e interconnessi gli investimenti). Oltre a quanto precedentemente descritto, sono varie le caratteristiche e le peculiarità dello strumento agevolativo, basti pensare al trattamento degli oneri accessori correlati all’investimento nonché a tutti gli aspetti tecnici che riguardano l’interconnessione dei beni, presupposto fondamentale per poter usufruire del beneficio. Una misura valevole - come indicato con la bozza del disegno di legge di Bilancio 2022 - fino al 2025, con una rimodulazione delle aliquote. In particolare, la proposta al vaglio del legislatore prevede, per gli investimenti in beni materiali 4.0 effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2023 e fino al 31 dicembre 2025 (ovvero entro il termine “lungo” del 30 giugno 2026), che il credito d’imposta sia riconosciuto nella misura del 20% del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro; nella misura del 10% del costo, per la quota di investimenti superiori a 2,5 e fino a 10 milioni di euro; e nella misura del 5% del costo, per la quota di investimenti superiori a 10 e fino a 20 milioni di euro. Con riferimento ai beni immateriali 4.0, la proposta prevede che il credito d’imposta rimanga nella misura del 20%, con limite massimo annuale di costi pari a 1 milione di euro, per gli investimenti effettuati fino al 31 dicembre 2023 mentre, per gli investimenti effettuati nel 2024 e nel 2025, l’aliquota scenderà rispettivamente al 15% e al 10%. Insomma, sono numerose le opportunità per promuovere la crescita tecnologica delle imprese italiane in chiave Industria 4.0, che si estendono fino al 2026 ma, per pianificare e massimizzare al meglio l’effettuazione degli investimenti nonché per cogliere ulteriori chance economiche e fiscali previste dal PNRR, risulta fondamentale l’intervento della figura del consulente - vista anche la natura fiscale del beneficio e i tecnicismi dello stesso - per supportare le imprese che intendono improntare la propria azienda in ottica 4.0. Fonte IPSOA European City Facility: sostegno finanziario per lo sviluppo di progetti in energia sostenibileSostenere lo sviluppo di progetti di investimento in energia sostenibile. E’ l’obiettivo del programma European City Facility, che offre sovvenzioni fino a 60.000 euro, supporto tecnico, strumenti e documenti standard, come i modelli, per facilitare lo sviluppo del concetto di investimento. Il bando finanzia attività come gli studi di fattibilità tecnica, le analisi di mercato, degli stakeholder, legali, economiche e finanziarie, nonché le analisi dei rischi. Il termine per la presentazione delle domane è il 17 dicembre 2021.
Antiriciclaggio: uso di informazioni finanziarie con nuove regole UENella Gazzetta Ufficiale n. 284 del 29 novembre 2021 è stato pubblicato il D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 186 riguardante l’attuazione della direttiva UE n. 2019/1153, che reca disposizioni per agevolare l'uso di informazioni finanziarie e di altro tipo a fini di prevenzione, accertamento, indagine o perseguimento di determinati reati, e che abroga la decisione n. 2000/642/GAI.
Il decreto deve essere applicato in aggiunta alle ulteriori disposizioni vigenti sul tema e non pregiudica l'applicazione degli accordi o delle intese bilaterali o multilaterali sullo scambio di informazioni tra autorità competenti in vigore con Stati membri dell'Unione europea, in quanto compatibili con il diritto dell'Unione europea e, in particolare, con la direttiva (UE) 2019/1153, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, né l'applicazione degli obblighi derivanti da accordi bilaterali o multilaterali conclusi con Stati non appartenenti all'Unione europea Il decreto definisce le informazioni finanziarie come “qualsiasi tipo di informazioni o dati, quali dati su attività finanziarie, movimenti di fondi o relazioni finanziarie commerciali, già detenuti dalle unità di informazione finanziaria (FIU) al fine di prevenire, accertare e contrastare efficacemente il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo” Sono designati quali autorità nazionali competenti abilitate ad accedere al registro nazionale centralizzato dei conti bancari: a) l'Ufficio nazionale per il recupero dei beni (ARO), istituito presso il Ministero dell'interno; b) l’autorità giudiziaria e gli ufficiali di polizia giudiziaria delegati dal pubblico ministero; c) i servizi centrali e interprovinciali per il contrasto della criminalità organizzata; d) il Ministro dell'interno e) il Capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza; f) i questori; g) il direttore della Direzione investigativa antimafia. Tali soggetti sono abilitati ad accedere e consultare le informazioni sui conti bancari, negli ambiti di rispettiva competenza, qualora necessario per lo svolgimento di un procedimento penale o nell'ambito di un procedimento per l'applicazione delle misure di prevenzione patrimoniali. Il decreto prevede inoltre che in presenza di motivata richiesta avanzata, caso per caso, da un’autorità competente di un altro Stato membro, il Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza e la Direzione investigativa antimafia trasmettono le informazioni finanziarie o le analisi finanziarie ottenute dalla UIF, qualora tali informazioni finanziarie o analisi finanziarie siano necessarie per prevenire, accertare e contrastare il riciclaggio, i reati presupposto associati e il finanziamento del terrorismo. La UIF, in casi urgenti ed eccezionali, può scambiare, con tempestività e a condizioni di reciprocità, con le FIU di altri Stati membri informazioni finanziarie o analisi finanziarie che potrebbero essere pertinenti per il trattamento o l'analisi di informazioni connesse al terrorismo o alla criminalità organizzata associata al terrorismo. Ai fini della verifica della liceità dei trattamenti dei dati personali, le autorità competenti e la UIF, per quanto di rispettiva competenza, registrano in appositi file di log le richieste trasmesse e le conservano per un periodo di cinque anni a decorrere dalla loro creazione. Le registrazioni delle richieste devono consentire di conoscere: a) il nome e le coordinate di contatto dell'organizzazione e del membro del personale che chiede le informazioni e, per quanto possibile, del destinatario dei risultati della ricerca o della consultazione; b) gli estremi del procedimento in relazione al quale le informazioni e le analisi sono richieste; c) l'oggetto delle richieste; d) le eventuali misure di esecuzione di tali richieste. Su richiesta, il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento mettono le registrazioni a disposizione del Garante per la protezione dei dati personali. *fonte IPSOA |
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June 2022
Autorea cura della Redazione di Eu20 European Network to Local Development |