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Disegno di legge di Bilancio 2022 con nuovo termine al 2025Con il disegno di legge di Bilancio 2022 è arrivata l’estensione fino al 2025 sia del credito d’imposta per beni strumentali materiali 4.0 sia del credito d’imposta per beni strumentali immateriali 4.0.
Di contro , salvo modifiche , il credito d’imposta per investimenti in beni materiali ed immateriali generici non 4.0 si fermerà il 31 dicembre 2022 ovvero il 30 giugno 2023 con ordine e acconto almeno pari al 20% entro il 31 dicembre 2022. Con questo intervento legislativo si è voluto estendere l’arco temporale di riferimento della misura agevolativa con un scadenza al 2025 in considerazione di come si ritiene strategico gli investimenti aziendali in beni strumentali materiali e immateriali 4.0. Nella programmazione degli investimenti futuri, però, le imprese e i professionisti (per il solo bonus per i beni generici) dovranno tener conto anche delle nuove aliquote agevolative previste dalla legge di Bilancio 2021, che scatteranno dal 1° gennaio 2022. Credito d’imposta beni materiali 4.0 Il disegno di legge di Bilancio 2022, in primo luogo, interviene sulla disciplina del credito d’imposta beni materiali 4.0 (inclusi nell’allegato A annesso alla l. n. 232/2016), di cui agli articoli 1056 e 1057 dell’articolo 1 della legge di Bilancio 2021 (l. n. 178/2020), introducendo il nuovo comma 1057-bis. Ai sensi della nuova disposizione, per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2025 ovvero entro il 30 giugno 2026 a condizione che entro il 31 dicembre 2025 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione, il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del: - 20% del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro; - 10% del costo, per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro; - 5% del costo, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro. Credito d’imposta beni immateriali 4.0 Per quanto riguarda invece il credito d’imposta per investimenti in beni strumentali immateriali 4.0 (inclusi nell’allegato B annesso alla l. n. 232/2016), il disegno di legge di Bilancio 2022 sostituisce il comma 1058 dell’art. 1 della legge di Bilancio 2021 e aggiunge due nuovi commi: il comma 1058-bis e il comma 1058-ter. In particolare, ai sensi del nuovo comma 1058, per gli investimenti effettuati dal 16 novembre 2020 fino al 31 dicembre 2023, ovvero entro il 30 giugno 2024 a condizione che entro il 31 dicembre 2023 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione, il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 20% del costo, nel limite massimo annuale di costi ammissibili pari a 1 milione di euro. Due le principali novità del nuovo comma 1058 rispetto all’attuale formulazione. La prima riguarda il periodo di riferimento, prorogato di un anno. La formulazione attualmente vigente del comma 1058 prevede un credito d’imposta pari al 20% per gli investimenti effettuati a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 giugno 2023, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione. La seconda innovazione riguarda la spesa massima ammissibile: con la nuova disposizione viene specificato che il limite massimo di costo, pari a un milione di euro, è annuale, mentre nessuna indicazione è prevista nell’attuale formulazione del comma 1058. Ai sensi del nuovo comma 1058-bis, invece, per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2024 e fino al 31 dicembre 2024, ovvero entro il 30 giugno 2025 a condizione che entro il 31 dicembre 2024 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione, il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 15% del costo, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di euro. Infine, in base al nuovo comma 1058-ter, per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2025 e fino al 31 dicembre 2025, ovvero entro il 30 giugno 2026 a condizione che entro il 31 dicembre 2025 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione, il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 10% del costo, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di euro. Per tutti i periodi agevolati, sono ammissibili anche le spese per servizi sostenute mediante soluzioni di cloud computing per la quota imputabile per competenza. Nuove aliquote dal 2022 Oltre a queste novità, imprese e professionisti (per il solo bonus per i beni generici), come precedentemente accennato, nella programmazione dei futuri investimenti, devono tener presente della rimodulazione delle intensità già previste dalla legge di Bilancio 2021 (commi 1054, 1055, 1056, 1057, art. 1, l. n. 178/2021). Se per gli investimenti in beni strumentali immateriali 4.0 effettuati fino al 31 dicembre 2023 (con possibile estensione fino al 30 giugno 2024), il credito d’imposta rimane stabile al 20% del costo, la situazione è diversa per il credito d’imposta per investimenti in beni strumentali materiali 4.0 e per il credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali materiali ed immateriali generici. Per i beni strumentali materiali 4.0, infatti, in base al periodo di effettuazione degli investimenti, sono previste le seguenti aliquote agevolative: 1) per gli investimenti effettuati (dal 16 novembre 2020) entro il 31 dicembre 2021 ovvero entro il 30 giugno 2022 a condizione che entro il 31 dicembre 2021 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione, il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del: - 50% del costo per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro; - 30% del costo per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino al limite di costi complessivamente ammissibili pari a 10 milioni di euro; - 10% del costo per la quota di investimenti tra i 10 milioni di euro e fino al limite di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro; 2) per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 ovvero entro il 30 giugno 2023 a condizione che entro il 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione, il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del: - 40% del costo per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro; - 20% del costo per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino al limite di costi complessivamente ammissibili pari a 10 milioni di euro; - 10% del costo per la quota di investimenti tra i 10 milioni di euro e fino al limite di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro. Per i beni strumentali materiali e immateriali generici non 4.0, invece: 1) per gli investimenti effettuati (dal 16 novembre 2020) entro il 31 dicembre 2021 ovvero entro il 30 giugno 2022 a condizione che entro il 31 dicembre 2021 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione, il credito di imposta è riconosciuto nella misura del 10% del costo (15% per investimenti propedeutici al lavoro agile), nel limite massimo dei costi ammissibili pari a 2 milioni di euro (1 milione di euro nel caso di beni immateriali); 2) per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 ovvero entro il 30 giugno 2023 a condizione che entro il 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione, il credito di imposta è riconosciuto nella misura del 6% del costo, nel limite massimo dei costi ammissibili pari a 2 milioni di euro (1 milione di euro nel caso di beni immateriali). |
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June 2022
Autorea cura della Redazione di Eu20 European Network to Local Development |