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Crisi d’impresa: al via la composizione negoziata. Con nuove opportunità per i professionistiA partire dal 15 novembre entra in vigore l’innovativo istituto della composizione negoziata, appositamente previsto dal D.L. n. 118 del 2021 per il risanamento delle imprese in crisi. Su base volontaria, l’imprenditore può chiedere la nomina di un esperto indipendente, quando risulta ragionevolmente perseguibile il risanamento dell’impresa. La composizione negoziata, oltre a venire in aiuto delle imprese in difficoltà, rappresenta, quindi, un’interessante opportunità di lavoro per i professionisti che operano sulla crisi d’impresa e per quelli che intendono avvicinarsi a questo settore. Dovrebbero, infatti, essere quasi 300.000 le aziende che potrebbero accedere a questa nuova procedura e circa 10.000 le richieste annue di nomina di esperti nella composizione negoziata.
Il D.L. n. 118/2021 ha previsto l’introduzione, a partire dal 15 novembre 2021, della composizione negoziata della crisi d’impresa. Tale normativa, con qualche modifica introdotta in sede di conversione, è stata resa definitiva con la l. n. 147/2021 pubblicata sulla G.U. serie generale n. 254 del 23/10/2021. Con la composizione negoziata viene messo a disposizione degli imprenditori e dei loro consulenti uno strumento innovativo per la ristrutturazione o il risanamento aziendale delle imprese in crisi ed agevolare l’accesso alle procedure alternative al fallimento. Su base volontaria, l’imprenditore commerciale, compreso quello agricolo o quello “sotto soglia”, che si trova in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario, che ne rendono probabile la crisi o l’insolvenza, può chiedere al segretario generale della Camera di commercio del capoluogo di regione nel cui ambito territoriale si trova la sede legale dell’impresa la nomina di un esperto indipendente, quando risulta ragionevolmente perseguibile il risanamento dell’impresa (con specifiche particolarità per le imprese sotto soglia e per quelle con sede nelle province di Trento e Bolzano). Per la gestione della composizione negoziata è stata istituita dal sistema delle Camere di commercio, per il tramite di Unioncamere, sotto la vigilanza del Ministero della giustizia e del Ministero dello sviluppo economico una specifica piattaforma telematica. Questa applicazione informatica è utilizzabile dagli imprenditori iscritti nel Registro delle imprese, attraverso il sito internet istituzionale di ciascuna Camera di commercio, per specifiche verifiche sullo stato di salute dell’impresa e per chiedere la nomina di un esperto che possa assistere l’imprenditore interessato nella gestione dei rapporti con i creditori per giungere al superamento della crisi. Tutto lo svolgimento della procedura avverrà con l’impiego di questo gestionale informatico ed il Tribunale non verrà coinvolto tranne che su specifiche richieste dell’imprenditore (ad esempio per la richiesta di misure protettive, finanziamenti prededucibili o rinegoziazione di contratti). Gli esperti e gli elenchi tenuti presso le Camere di commercio La composizione negoziata sarà impostata sulla figura dell’esperto che dovrà assistere l’imprenditore, facilitare i rapporti con i creditori e svolgere attività di garanzia di corretto comportamento del debitore durante la fase negoziale anche perché la gestione dell’impresa resta in capo dell’imprenditore. Potranno essere nominati esperti nella composizione negoziale della crisi: - gli iscritti da almeno cinque anni all’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e all’albo degli avvocati che documentano di aver maturato precedenti esperienze nel campo della ristrutturazione aziendale e della crisi d’impresa; - gli iscritti da almeno cinque anni all’albo dei consulenti del lavoro che documentano di avere concorso, almeno in tre casi, alla conclusione di accordi di ristrutturazione dei debiti omologati o di accordi sottostanti a piani attestati o di avere concorso alla presentazione di concordati con continuità aziendale che sono stati omologati; - i soggetti non iscritti in albi professionali, che documentano di avere svolto funzioni di amministrazione, direzione e controllo in imprese interessate da operazioni di ristrutturazione concluse con piani di risanamento attestati, accordi di ristrutturazione dei debiti e concordati preventivi con continuità aziendale che sono stati omologati, qualora non sia stata successivamente pronunciata sentenza dichiarativa di fallimento o sentenza di accertamento dello stato di insolvenza. Gli interessati a svolgere la funzione di esperto devono essere iscritti negli elenchi tenuti dalla Camera di commercio del capoluogo di regione o delle province autonome di Trento e di Bolzano. Da tali elenchi una apposita commissione nominata presso ciascuna delle Camere di commercio già indicate selezionerà l’esperto da assegnare alla composizione negoziata richiesta dall’imprenditore Il D.M. 28/9/2021 del Ministero della Giustizia Il Ministero della Giustizia, adempiendo al disposto del D.L. 118/2021, il 28/9/2021 ha emanato un decreto dirigenziale contenente dettagliate informazioni ed istruzioni su numerosi aspetti riguardanti la composizione negoziata. In tale documento si tratta, ad esempio, dell’utilizzo della piattaforma telematica e del protocollo di conduzione della composizione negoziata. Nel decreto si affronta anche la formazione obbligatoria preventiva alla quale saranno tenuti tutti gli esperti che aspirano ad iscriversi agli elenchi tenuti presso le camere di commercio. Senza poter tenere conto di precedenti esperienze lavorative o di frequenza, tutti i candidati esperti dovranno frequentare corsi di 55 ore dove saranno affrontate numerose materie giuridiche e tecniche per le quali sono precisate le ore specifiche per ciascuna giornata formativa oltre che i requisiti professionali obbligatori dei formatori. La creazione degli elenchi e la formazione obbligatoria per gli esperti Per l’iscrizione negli elenchi tenuti presso le Camere di commercio è necessaria la presentazione di una apposita domanda corredata di quanto necessario a dimostrare il possesso dei requisiti professionali, le esperienze lavorative precedenti e la frequenza della specifica formazione di 55 ore prevista con il decreto del 28/9/2021. Per dottori commercialisti, avvocati e consulenti del lavoro, la domanda di iscrizione viene presentata agli ordini professionali di appartenenza che, verificata la completezza della domanda e della documentazione, comunicano i nominativi dei professionisti alla competente camera di commercio. Ai fini del primo popolamento degli elenchi, fino al 16 maggio 2022, l’aggiornamento dei dati comunicati dagli ordini professionali sarà continuo mentre a regime, a partire dal 17 maggio 2022, avverrà con cadenza annuale. Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti, con il regolamento approvato il 27 ottobre 2021 (e messo a disposizione degli ordini locali in data 8/11/2021) ha evidenziato che la domanda di iscrizione all’elenco, da presentare all’Ordine di appartenenza deve essere corredata dalla documentazione comprovante: a) l’iscrizione all’ordine da almeno cinque anni; b) le precedenti esperienze nel campo della ristrutturazione aziendale e della crisi d’impresa; c) l’autocertificazione attestante l’assolvimento dell’obbligo formativo, ovvero dalla dichiarazione dalla quale risulta che produrranno l’attestazione relativa all’assolvimento dell’obbligo formativo entro trenta giorni dalla presentazione della domanda; d) il curriculum vitae, oggetto di autocertificazione, dal quale risulti ogni altra esperienza formativa in materia, anche nelle tecniche di facilitazione e mediazione, valutabile all’atto della nomina come titolo di preferenza; e) il consenso ai fini della privacy sul trattamento dei dati comunicati. Considerata la necessità della formazione obbligatoria di 55 ore da parte di tutti gli esperti, si evidenzia la possibilità della presentazione della domanda anche se non è stata ancora completata la formazione. Entro 30 giorni dalla presentazione della domanda l’interessato dovrà produrre la documentazione riguardante la conclusione del processo formativo. Da fine ottobre sono stati avviati specifici corsi finalizzati a permettere ai futuri esperti di acquisire le 55 ore di formazione obbligatoria. Si tratta di corsi tenuti con una cadenza serrata ma, salvo eccezioni, difficilmente potranno concludersi prima del 15 novembre, data di entrata in vigore della composizione negoziata. La possibilità di presentare la domanda con riserva di integrazione dell’attestazione sulla formazione, permetterà, perciò, di poter iscrivere negli elenchi un primo nucleo di esperti, e permettere alle commissioni “camerali” di avere a disposizione un gruppo di professionisti tra i quali selezionare gli esperti da nominare nelle prime domande presentare dagli imprenditori. Le imprese potenzialmente interessate Da informazioni provenienti da Unioncamere, dovrebbero essere quasi 300 mila le imprese con elementi di criticità che potrebbero accedere a questa nuova soluzione per la definizione della crisi. Sono ipotizzate circa 10 mila richieste annue di nomina di esperti per avere l’accesso alla composizione negoziata. La piattaforma, in corso di perfezionamento da parte delle Camere di commercio, sarà resa disponibile a breve e questo consentirà a tutti gli interessati di eseguire i test per la verifica dello stato di salute delle imprese o, se ritenuto necessario, per chiedere la nomina di un esperto. Nei giorni a ridosso del 15 novembre, Unioncamere non si aspetta molte domande da gestire e questo consentirà di assestare le eventuali anomalie che si dovessero riscontrare nella procedura telematica. Se così sarà, l’eventuale limitato numero di esperti che saranno già iscritti negli elenchi tenuti dalle camere di commercio potrebbe consentire di gestire adeguatamente le prime nomine necessarie. Le opportunità per i professionisti e le scelte delle commissioni regionali La composizione negoziata rappresenta un’interessante nuova opportunità di lavoro per i professionisti che operano sulla crisi d’impresa e per quelli che intendono avvicinarsi a questo settore. Un ruolo importante nella distribuzione degli incarichi è assegnato alle commissioni istituite presso le camere di commercio del capoluogo di regione o delle province autonome di Trento e Bolzano. Pur potendo individuare gli esperti anche da fuori regione, sarà necessario ed opportuno che la scelta dei professionisti che rivestiranno questo ruolo ricada, il più possibile, con riferimento alla territorialità delle imprese che chiederanno l’accesso alla composizione negoziata. Si dovrà evitare che i professionisti che operano nei capoluoghi di regione siano ingiustamente privilegiati nella scelta solo per la coincidenza territoriale della Camera di commercio che opererà la scelta con il luogo di svolgimento della loro attività. *fonte IPSOA |
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Autorea cura della Redazione di Eu20 European Network to Local Development |