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Nel 2019 si potrà fruire del bonus mobili solo per interventi edilizi iniziati dal 2018. Lo prevede il disegno di legge di Bilancio 2019, che nel prorogare la detrazione per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici ha però circoscritto l’agevolazione agli interventi di recupero del patrimonio edilizio iniziati dal 1° gennaio 2018. Per i lavori edilizi avviati dal 2017, i soggetti che intendono beneficiare dello sconto devono quindi affrettarsi: gli acquisti agevolabili, infatti, devono essere effettuati entro la fine dell’anno. Oltre alla conferma del bonus mobili, la Manovra proroga anche di tutti gli altri bonus edilizi: l’ecobonus, il bonus verde e il bonus ristrutturazioni potenziato al 50%.. Si stringono i tempi per usufruire del bonus mobili 2018 agganciato agli interventi edilizi iniziati dal 2017: per poter ottenere l’agevolazione, l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici destinati all’arredo di fabbricati oggetto di interventi di ristrutturazione edilizia deve essere effettuato entro e non oltre il 31 dicembre 2018. Dal 2019, infatti, in base alla legge di Bilancio 2019, che prevede la proroga dello sconto anche per il prossimo anno, l’agevolazione potrà essere richiesta solo da chi realizza lavori edilizi a partire dal 1° gennaio 2018. La Manovra conferma anche tutti gli altri sconti edilizi: ancora un anno, quindi, per il bonus verde, l’ecobonus e il bonus ristrutturazioni potenziato al 50%. Leggi anche Lavori in edilizia: gli sconti nella legge di Bilancio 2019 Bonus mobili Con il disegno di legge di Bilancio 2019 (art. 11), il bonus mobili, la detrazione IRPEF al 50% delle spese sostenute per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici finalizzati all’arredo di immobili oggetto di ristrutturazione, guadagna un ulteriore anno e resterà in vigore fino al 31 dicembre 2019. Ma per il prossimo anno, lo sconto spetterà solo per i lavori iniziati a decorrere dal 1° gennaio 2018. Restano invariate le altre condizioni ai fini della fruizione dello sconto. In particolare, l’agevolazione può essere fruita solo dai contribuenti che beneficiano della detrazione IRPEF 50% per i seguenti interventi di recupero del patrimonio edilizio: - interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia su parti comuni di edifici residenziali; - interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia su singoli appartamenti; - interventi di restauro e di risanamento conservativo, e di ristrutturazione edilizia, riguardanti interi fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, che provvedano entro 18 mesi dal termine dei lavori alla successiva alienazione o assegnazione dell’immobile; - interventi di ricostruzione o di ripristino di un immobile danneggiato da eventi calamitosi, se è stato dichiarato lo stato di emergenza. Per ottenere il bonus è necessario che la data dell’inizio dei lavori di ristrutturazione preceda quella in cui si acquistano i beni. Non è fondamentale, invece, che le spese di ristrutturazione siano sostenute prima di quelle per l’arredo dell’immobile. La data di avvio dei lavori può essere dimostrata, per esempio, da eventuali abilitazioni amministrative o dalla comunicazione preventiva all’Asl, se è obbligatoria. Per gli interventi che non necessitano di comunicazioni o titoli abilitativi, è sufficiente una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. Per avere diritto allo sconto non è richiesto che ci sia un collegamento fra i mobili e l’ambiente ristrutturato. In pratica, quindi, la detrazione spetta anche quando i beni acquistati sono destinati ad arredare un ambiente diverso da quelli oggetto di interventi edilizi, purché l’immobile sia comunque oggetto degli interventi edilizi. Nel caso di intervento sulle parti condominiali (per esempio, guardiole, appartamento del portiere, lavatoi), i condòmini hanno diritto al bonus mobili, ognuno per la propria quota, solo per i beni acquistati e destinati ad arredare queste parti, mentre il bonus non compete se acquistano beni per arredare la propria unità immobiliare. Indipendentemente dall’importo delle spese sostenute per i lavori di ristrutturazione, la detrazione, da ripartire tra gli aventi diritto in 10 quote annuali di pari importo, è calcolata su un importo massimo di 10.000 euro, riferito, complessivamente, alle spese sostenute per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici. Per effetto delle modifiche previste dal disegno di legge di Bilancio 2019, per gli acquisti effettuati nel 2019 e riferiti a interventi di ristrutturazione iniziati nel 2018 (anche se proseguiti nel 2019), l’importo massimo di 10.000 euro deve essere considerato al netto delle spese sostenute nel 2018 e per le quali si è già fruito del bonus. Il limite dei 10.000 euro riguarda la singola unità immobiliare, comprensiva delle pertinenze, o la parte comune dell’edificio oggetto di ristrutturazione. Quindi, il contribuente che esegue lavori di ristrutturazione su più unità immobiliari avrà diritto più volte al beneficio. Bonus ristrutturazioni potenziato Un anno in più anche per la detrazione IRPEF del 50% per le ristrutturazioni edilizie. Il disegno di legge di Bilancio 2019, oltre alla proroga della misura potenziata (in luogo di quella ordinaria al 36%) conferma anche per il 2019 il raddoppio da 48.000 a 96.000 euro dell’ammontare complessivo delle spese detraibili per unità immobiliare. Bonus verde Sarà valido per tutto il 2019 anche il bonus verde, la detrazione IRPEF del 50% istituita dalla legge di Bilancio 2018 per interventi di cura, ristrutturazione e irrigazione del verde privato. A seguito della proroga prevista nel disegno di legge di Bilancio 2019 (art. 12), quindi, lo sconto potrà essere fruito anche per le spese sostenute nel 2019 per: - la sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi; - la realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili. Ecobonus Prorogato fino al 31 dicembre 2019 anche l’ecobonus per gli interventi di riqualificazione energetica delle singole unità immobiliari. Il disegno di legge di Bilancio conferma anche per il 2019 l’articolazione dell’ecobonus delineata dalla legge di Bilancio 2018. In particolare, lo sconto sarà pari al 50% per le spese relative agli interventi di: - acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi; - acquisto e posa in opera di schermature solari; - sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione almeno in classe A (prevista dal regolamento UE n. 811/2013) o con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili. Per le caldaie a condensazione si potrà usufruire della detrazione del 65% nel caso in cui, oltre ad essere almeno in classe A, siano dotate di sistemi di termoregolazione evoluti (appartenenti alle classi V, VI o VIII della comunicazione della Commissione 2014/C 207/02). Confermata l’aliquota della detrazione al 65% per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2019 per: - l’acquisto e la posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti e fino a un valore massimo della detrazione di 100.000 euro (per beneficiare della detrazione è necessario che gli interventi effettuati portino a un risparmio di energia primaria pari almeno al 20%); - gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di apparecchi ibridi, costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, assemblati in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro; - l’acquisto e posa in opera di generatori d’aria calda a condensazione. Sismabonus Nulla cambia per il sismabonus e il bonus unico per interventi antisismici e di efficientamento energetico, che resteranno in vigore fino al 31 dicembre 2021. Si ricorda brevemente che il sismabonus è rivolto sia ai contribuenti soggetti all’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) sia ai soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle società (IRES) e spetta per l’adozione di misure antisismiche su tutti gli immobili di tipo abitativo e su quelli utilizzati per le attività produttive, situati sia nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2) sia nelle zone sismiche a minor rischio (zona sismica 3). Tra le spese detraibili per la realizzazione degli interventi antisismici rientrano anche quelle effettuate per la classificazione e verifica sismica degli immobili. La detrazione base è pari al 50% della spesa sostenuta e sale al 70 o 80% (80 o 85% per interventi sulle parti comuni degli edifici condominiali) se dalla realizzazione degli interventi si ottiene una riduzione del rischio sismico di 1 o 2 classi. Le detrazioni si applicano su un ammontare delle spese non superiore a 96.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio e vanno ripartite in 5 quote annuali di pari importo. Il bonus unico spetta per gli interventi sulle parti comuni degli edifici condominiali che si trovano nelle zone sismiche 1, 2 e 3, finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica, ed è pari: - all’80%, se i lavori determinano il passaggio a una classe di rischio inferiore; - all’85%, se gli interventi determinano il passaggio a due classi di rischio inferiori. Per questi interventi la detrazione deve essere ripartita in 10 quote annuali di pari importo ma si applica su un ammontare delle spese non superiore a 136.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio. FONTE IPSOA - Riproduzione Riservata a IPSOA . |
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