agevol@zienda
...con AGEVOL@AZIENDA leggi la news e subito inoltri la richiesta
Il Ministero dello Sviluppo Economico ha pubblicato il decreto che approva, a integrazione delle condizioni di ammissibilità e delle disposizioni di carattere generale del Fondo di Garanzia, le disposizioni e le modalità operative del Fondo stesso. In particolare, le Modalità Operative definiscono i requisiti e le condizioni di accesso alla garanzia, nonché le procedure per la sua gestione ed escussione. Per quanto non disposto dalle Modalità Operative, deve essere applicata la disciplina del Decreto-Legge e, per quanto compatibile, delle Disposizioni operative del Fondo.
Il Ministero dello Sviluppo Economico ha pubblicato il decreto 13 maggio 2021 che approva, a integrazione delle condizioni di ammissibilità e delle disposizioni di carattere generale del Fondo di Garanzia, le disposizioni operative adottate dal Consiglio di gestione nella seduta del 18 dicembre 2020, relative all’adeguamento ai regolamenti UE n. 702/2014 e n. 1388/2014, nonché quelle adottate nella seduta del 30 dicembre 2020, relative alle modalità d’intervento della Sezione speciale di cui all’articolo 56 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 alla luce delle successive modifiche normative. Disposizioni Operative Nelle disposizioni operative è specificato che la garanzia è concessa, in favore dei soggetti beneficiari finali, con le seguenti modalità: a) garanzia diretta, su richiesta dei soggetti finanziatori, anche in qualità di capofila di pool di soggetti finanziatori; b) riassicurazione e controgaranzia, su richiesta dei soggetti garanti, anche in qualità di capofila di pool di soggetti garanti. La riassicurazione e la controgaranzia possono essere richieste dai soggetti garanti congiuntamente sulla stessa operazione finanziaria esclusivamente nel caso in cui le garanzie concesse dai soggetti garanti siano dirette, esplicite, incondizionate, irrevocabili ed escutibili a prima richiesta del soggetto finanziatore, anche attraverso un congruo acconto. Qualora le garanzie concesse dai soggetti garanti non abbiano le predette caratteristiche, i soggetti garanti possono richiedere solo la riassicurazione. La garanzia è concessa ai sensi e nel rispetto delle condizioni previste dal regolamento di esenzione, ovvero dal regolamento de minimis, sulla base di quanto disposto nella Parte XIII delle disposizioni operative. La garanzia è cumulabile, sulla stessa operazione, con altre garanzie pubbliche fermo restando i limiti di cumulabilità previsti dalla disciplina specifica delle altre garanzie pubbliche nonché quelli previsti dalla normativa comunitaria. La garanzia è cumulabile, in relazione allo stesso investimento, con altre agevolazioni, ivi incluse quelle concesse a titolo de minimis, nei limiti delle soglie previste dalla vigente normativa comunitaria. I soggetti richiedenti possono richiedere la garanzia esclusivamente attraverso il Portale FdG, previo accreditamento allo stesso secondo la procedura di cui alla Parte XI delle Disposizioni operative. Modalità Operative Le Modalità Operative definiscono i requisiti e le condizioni di accesso alla garanzia, nonché le procedure per la sua gestione ed escussione. Per quanto non disposto dalle Modalità Operative, deve essere applicata la disciplina del Decreto-Legge e, per quanto compatibile, delle Disposizioni operative del Fondo. |
Clicca qui per modificare.
BANDI APERTI
Archivi
June 2022
Autorea cura della Redazione di Eu20 European Network to Local Development |