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Nel mosaico di misure introdotte dal decreto Sostegni (dl n. 41-2021) dedicate ai settori culturale e creativo si inserisce un bonus a favore delle imprese che effettuano attività teatrali e spettacoli dal vivo, anche attraverso l’utilizzo di sistemi digitali. Ecco come funziona il tax credit.
Il tassello, inserito dal Senato durante l'iter di conversione del decreto Sostegni (dl n.41-2021), riconosce ai soggetti che operano nel comparto e che hanno subito nel 2020 una riduzione del fatturato di almeno il 20% rispetto al 2019 un credito d'imposta quale contributo straordinario. L’indennizzo è pari al 90% delle spese sostenute nello scorso anno e spetta anche se le attività sopra indicate hanno avuto luogo attraverso l’utilizzo di sistemi digitali per la trasmissione di opere dal vivo, quali rappresentazioni teatrali, concerti, balletti. L'agevolazione è concessa anche qualora i richiedenti abbiano beneficiato, in via ordinaria, di altri finanziamenti previsti a carico del Fondo unico per lo spettacolo (FUS): il principale strumento di sostegno al settore, istituito dalla legge n. 163/1985, le cui finalità consistono nel concedere aiuti finanziari a enti, istituzioni, associazioni, organismi e imprese operanti nei settori delle attività musicali, di danza, teatrali, circensi e dello spettacolo viaggiante e nella promozione e nel sostegno di manifestazioni e iniziative di rilevanza nazionale da svolgere in Italia o all'estero. Come funziona il credito d'imposta teatro e spettacoli dal vivo Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto Sostegni, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta. La somma assegnata è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione. Inoltre, la norma dispone che non si applichino il limite generale di compensabilità previsto per i crediti d'imposta e contributi pari a 700mila euro, stabilito con la legge n. 388-2000, né il limite di 250mila euro applicabile ai crediti d'imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi, come istituito nella legge n. 244-2007. Il tax credit non concorre alla formazione del reddito rilevante per le imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, e non rileva ai fini del rapporto tra l'ammontare dei ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito d'impresa o che non vi concorrono in quanto esclusi nell'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi (articoli 61 e 109, comma 5, Tuir). Per quanto riguarda la copertura finanziaria dell’agevolazione fiscale, la legge fissa il limite complessivo di spesa nella misura di 10 milioni di euro nel 2021. |
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June 2022
Autorea cura della Redazione di Eu20 European Network to Local Development |